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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-579/25

Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 29 April 2026. — Doors Bulgaria EOOD v European Union Intellectual Property Office. — EU design – Invalidity proceedings – Registered EU design representing doors – Disclosure of the earlier design – Proof of the disclosure – Article 7(1) of Regulation (EC) No 6/2002. — Case T-579/25

Giurisprudenza europea62025TJ0579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Doors Bulgaria contro la decisione della commissione di ricorso EUIPO che aveva confermato la nullità di un disegno o modello UE relativo a una porta. È stata ritenuta sufficiente, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, una brochure promozionale prodotta dall’interveniente, contenente il disegno anteriore e riferimenti temporali anteriori al deposito del disegno contestato. Le contestazioni sulla presunta falsificazione del documento e sulla necessità di prove ulteriori sono state giudicate meramente speculative e quindi infondate.

Nullità di un disegno o modello UE registrato rappresentante una porta: sufficienza della prova della divulgazione di un disegno anteriore ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

La questione giuridica

Se la Board of Appeal abbia correttamente ritenuto provata la divulgazione, prima della data di deposito del disegno o modello contestato, di un disegno anteriore rappresentato in una brochure promozionale, e se fossero ammissibili e idonei gli argomenti dell’avente diritto a contestarne l’autenticità, la data e la sufficienza probatoria.

Principio di diritto

Ai fini della dichiarazione di nullità ex articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, la divulgazione di un disegno anteriore può essere provata con qualsiasi mezzo idoneo, purché emerga da elementi solidi, oggettivi e sufficientemente affidabili che il disegno sia stato effettivamente reso доступibile al pubblico prima della data di deposito del disegno contestato; una brochure promozionale recante l’immagine del disegno, il nome del terzo editore e un periodo di validità dell’offerta anteriore al deposito può costituire prova sufficiente, senza che siano necessari ulteriori riscontri sul concreto volume dell’attività commerciale del terzo, mentre mere congetture di manipolazione non bastano a infirmarne la credibilità. Di conseguenza, il Tribunale ha confermato la nullità del disegno registrato per difetto di carattere individuale e ha respinto il ricorso.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 61 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (CE) n. 2245/2002

Nullità di un disegno o modello UE rappresentante porte per divulgazione di un disegno anteriore

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto contro una decisione della Terza commissione di ricorso EUIPO in materia di nullità di un disegno o modello UE registrato rappresentante porte. Il Tribunale si pronuncia soprattutto sulla prova della divulgazione del disegno anteriore ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

Fatti e procedimento amministrativo

Top Ten EOOD ha chiesto la dichiarazione di nullità del disegno o modello UE registrato a nome di Doors Bulgaria EOOD, depositato il 5 giugno 2013 e relativo a porte, invocando il motivo di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 in combinato disposto con gli articoli 4, paragrafo 1, 5, paragrafo 1, lettera b), e 6, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento. A sostegno della domanda è stata prodotta una brochure promozionale di Vesta Logistics EOOD contenente la rappresentazione di una porta e un periodo di offerta dal 3 maggio 2010 al 5 giugno 2010. La Divisione Annullamento ha accolto la domanda e la commissione di ricorso ha confermato sia la divulgazione del disegno anteriore sia il difetto di carattere individuale del disegno contestato.

Ammissibilità dell’allegato A.3

Il ricorrente aveva depositato dinanzi al Tribunale un allegato A.3 contenente una versione modificata della brochure, ottenuta alterando con un software grafico date e riferimenti. Il Tribunale ha dichiarato tale documento irricevibile, ricordando che il controllo di legittimità ex articolo 61 del regolamento n. 6/2002 deve riguardare le questioni già trattate dalla commissione di ricorso e che non è consentito introdurre nuovi elementi di prova che alterino l’oggetto della controversia in violazione dell’articolo 188 del regolamento di procedura.

Questioni di merito sollevate

Con un unico motivo, Doors Bulgaria ha denunciato la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, sostenendo che:

  • la brochure prodotta dall’interveniente non aveva una data affidabile;
  • il documento poteva essere stato fabbricato o manipolato ai fini del contenzioso;
  • la sola brochure non bastava e sarebbero servite ulteriori prove dell’effettiva attività commerciale di Vesta Logistics EOOD.

Normativa e criteri applicabili sulla divulgazione

Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), un disegno o modello può essere dichiarato nullo se non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 4-9 del regolamento, compresi novità e carattere individuale. Quando la nullità è invocata su tale base, incombe al richiedente la nullità dimostrare la mancata soddisfazione di tali requisiti.

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, un disegno si considera divulgato se pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico prima della data di deposito, salvo che tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti nei normali ambienti commerciali del settore interessato nell’Unione o siano avvenuti in condizioni di riservatezza. La divulgazione deve essere provata con elementi solidi e oggettivi, ma non esiste una forma di prova obbligatoria né è richiesta la prova del modo specifico in cui il pubblico abbia preso conoscenza del disegno.

Ragionamento del Tribunale sulla brochure promozionale

Il Tribunale approva il ragionamento della commissione di ricorso: la brochure presentava l’immagine del disegno anteriore, la dicitura relativa al prodotto, un prezzo scontato, i dati di contatto del fornitore, il periodo di validità dell’offerta e il nome di Vesta Logistics EOOD, soggetto terzo rispetto all’interveniente. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a dimostrare che la brochure era una tipica pubblicazione commerciale, distribuita prima o durante il periodo di validità indicato, dunque anteriormente al deposito del disegno contestato.

Il Tribunale osserva inoltre che il fatto che l’interveniente fosse in possesso di una brochure proveniente da un terzo è, di per sé, un indice della sua messa a disposizione del pubblico. La divulgazione non richiede che sia provata la reale attività di vendita di porte da parte del terzo editore, quando la brochure contiene già gli elementi necessari a stabilire la divulgazione precedente.

Contestazioni sulla presunta falsificazione del documento

Le argomentazioni del ricorrente, fondate sulla possibilità astratta di manipolare il documento, sono state respinte. Il Tribunale ribadisce che la mera ipotesi teorica di alterazione non basta a compromettere la credibilità di una prova: occorrono elementi concreti che facciano emergere falsificazioni, contraddizioni manifeste o incongruenze evidenti. Nel caso di specie, il ricorrente non ha prodotto alcun indizio specifico in tal senso.

Onere della prova e conoscibilità da parte degli ambienti specializzati

Una volta dimostrata la divulgazione, spetta alla parte che la contesta provare che le circostanze del caso impedivano ragionevolmente che i fatti fossero conosciuti, nel normale corso degli affari, negli ambienti specializzati del settore interessato nell’Unione. Il Tribunale rileva che il ricorrente non ha fornito alcuna prova utile su questo punto, limitandosi a riproporre le stesse contestazioni già formulate in sede amministrativa.

Decisione e spese

Il Tribunale ha quindi respinto il motivo unico e, con esso, l’intero ricorso. Doors Bulgaria EOOD è stata condannata a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle sostenute da Top Ten EOOD; EUIPO è stato condannato a sopportare le proprie spese, poiché non aveva chiesto la condanna alle spese se non nell’ipotesi di udienza, poi non tenuta.

Come è indicizzato

Materiedisegni e modelli comunitarinullità del disegno o modelloprova della divulgazionenovità e carattere individualecontenzioso euipo

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