Sentenza del 23/10/2019 n. 27119 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR di Napoli che aveva confermato la rideterminazione del valore di un terreno di 6.000 mq da 104.000 euro a 900.000 euro, pur riducendo del 50% il valore della porzione classificata in zona B1 a causa dei vincoli urbanistici. In Cassazione ha dedotto, da un lato, il difetto di motivazione della sentenza sulla riduzione del valore e sulla mancata considerazione della perizia di parte e, dall'altro, la violazione dell'obbligo di motivazione dell'avviso, sostenendo che il semplice richiamo ad altri atti pubblici non fosse sufficiente. Ha inoltre invocato un presunto giudicato esterno formatosi su una sentenza relativa a un coobbligato solidale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. L'eccezione di giudicato esterno è stata disattesa perché il ricorrente non aveva prodotto una copia autentica della sentenza né l'attestazione del suo passaggio in giudicato. Il motivo relativo alla motivazione dell'avviso è stato respinto: l'atto indicava gli estremi degli atti utilizzati per la comparazione, inclusi repertorio, raccolta, data e notaio rogante, consentendo al contribuente di individuarli e contestare efficacemente la pretesa. Il motivo sul difetto di motivazione della sentenza è stato dichiarato inammissibile, sia perché fondato sulla formulazione non più vigente dell'articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sia perché la CTR aveva comunque illustrato le ragioni della riduzione del 50%, riferendosi ai vincoli che impedivano aumenti di volumetria nella zona B1. La società ricorrente è stata condannata al pagamento di 6.000 euro di spese processuali, oltre accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, articolo 52, comma 2-bis
Consente il richiamo per relationem ad atti extra-procedimentali purché nell'atto sia riprodotto il loro contenuto essenziale.
L'avviso di liquidazione può rinviare ad altri atti o documenti, anche non allegati, se ne indica gli estremi e ne riporta gli elementi essenziali necessari a consentire al contribuente di comprendere il criterio di determinazione del maggior valore e di difendersi.
D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 42
L'avviso deve porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali.
La motivazione è sufficiente quando rende comprensibili il presupposto della maggiore imposizione e la fonte informativa della rettifica, permettendo di contestare sia l'an sia il quantum della pretesa.
Articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012
Il controllo sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale.
In Cassazione non è più sufficiente lamentare una motivazione non adeguata o non condivisibile; sono censurabili soltanto anomalie radicali, quali la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni o la motivazione incomprensibile.
D.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater
Prevede il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Il rigetto del ricorso comporta, quando ricorrono i presupposti, l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 8053 del 2014
La riformulazione dell'articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riduce il sindacato sulla motivazione al minimo costituzionale.
La Corte richiama il principio secondo cui il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito né riesaminare la sufficienza della motivazione, salvo anomalie motivazionali estreme.
Massime di principio
- Un avviso di liquidazione o accertamento motivato per relationem è valido se identifica con precisione gli atti richiamati e ne espone il contenuto essenziale, anche quando tali atti non siano materialmente allegati.
- La motivazione dell'atto deve consentire al contribuente di comprendere il criterio utilizzato dall'Amministrazione e di contestare concretamente il valore accertato; non è necessario che l'Ufficio svolga nell'avviso una ricostruzione tecnica esaustiva.
- In Cassazione non è sufficiente sostenere che la motivazione sia debole, insufficiente o non convincente: occorre dimostrare una mancanza assoluta o un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
- La valutazione del valore di un immobile e dell'incidenza dei vincoli urbanistici appartiene normalmente al giudice di merito e non può essere riesaminata in Cassazione se sorretta da una motivazione comprensibile e logicamente coerente.
- Chi invoca un giudicato esterno deve produrre una copia autentica della sentenza accompagnata dall'attestazione del suo passaggio in giudicato; una copia semplice non è sufficiente.
- La presenza di vincoli urbanistici che limitano edificabilità o volumetria può giustificare una riduzione del valore fiscale dell'immobile, purché la decisione indichi il collegamento tra il vincolo e la riduzione applicata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 ott 2019Sentenza del 23/10/2019 n. 1123 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 23 ott 2019Sentenza del 23/10/2019 n. 1124 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 23 ott 2019Sentenza del 23/10/2019 n. 1126 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 23 ott 2019Sentenza del 23/10/2019 n. 1127 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 23 ott 2019Sentenza del 23/10/2019 n. 2837 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 23 ott 2019Sentenza del 23/10/2019 n. 27091 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →