Cassazione Civile, Ordinanza n. 25423/2023 del 29/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (costruttore)
La controversia
Un proprietario di autocarro aveva convenuto davanti al Tribunale due società, una officina che aveva eseguito lavorazioni sul mezzo e la società costruttrice, chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivati da inadempimento contrattuale, dedotto in relazione alla mancata copertura assicurativa dei lavori eseguiti sul veicolo e alla garanzia del costruttore sul motore. La domanda era stata quantificata in Euro 18.900, oltre al danno morale e patrimoniale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di prova; la Corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio di motivazione, lamentando la mancata ammissione dei mezzi istruttori e una motivazione apparente o incomprensibile; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. e nuovamente vizio di motivazione, sostenendo che il giudice d'appello non avesse adeguatamente esaminato la domanda relativa alla omessa garanzia e alla responsabilità contrattuale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, perché le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio; inoltre il ricorrente non aveva riportato in modo specifico i capitoli di prova, i testi indicati né aveva censurato tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, e comunque, in presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. era inammissibile. Anche il secondo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato, poiché la Corte d'appello aveva espressamente esaminato e respinto la doglianza relativa alla pretesa violazione dell'art. 112 c.p.c., ritenendo insussistenti elementi idonei a dimostrare l'inadempimento delle convenute e valorizzando le difese delle stesse circa le riparazioni eseguite, l'applicazione della garanzia e l'assenza di contestazioni al momento del ritiro del veicolo. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o prove fuori dei poteri officiosi; non è invece censurabile la mera diversa valutazione delle prove ritualmente acquisite.
art. 116 c.p.c.
La doglianza è ammissibile solo se si contesti che il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legale o abbia disatteso la regola di valutazione vincolata; non se si lamenta soltanto un cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge processuale, ma non consente di riaprire il merito sotto la veste di errore di diritto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è sindacabile solo nei ristretti limiti residui dopo la riforma; in caso di doppia conforme opera l'ulteriore limite di ammissibilità.
art. 112 c.p.c.
La censura per omessa pronuncia è infondata se il giudice di merito abbia in realtà esaminato la domanda o il motivo di appello e ne abbia esplicitamente respinto il contenuto.
art. 183, sesto comma, c.p.c.
La Corte rileva che la mancata censura della ratio relativa alla tempestività o riproposizione dell'istanza istruttoria rende superfluo esaminare ulteriormente tale profilo.
art. 348-ter c.p.c.
In caso di doppia conforme il motivo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e non dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni siano diverse.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte richiama il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo previsto per il rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in presenza di un reale uso di prove non introdotte dalle parti o di una falsa applicazione di regole legali di valutazione della prova; non è ammissibile quando la censura miri soltanto a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio.
- Chi deduce l'omessa ammissione di prove deve rispettare un rigoroso onere di specificità, indicando i capitoli di prova, i testi e la loro decisività; la mancata riproposizione delle istanze o la mancata censura di autonome rationes decidendi rende il motivo inammissibile o infondato.
- In presenza di "doppia conforme", il vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado e di quella d'appello siano diverse.
- La censura per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è infondata quando la sentenza impugnata abbia effettivamente esaminato la domanda o il motivo e lo abbia respinto con motivazione espressa, anche se la parte ritenga insufficiente l'apprezzamento compiuto.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del merito o per sostituire l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di appello con una diversa ricostruzione dei fatti.
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