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Ordinanza

Ordinanza n. 1067/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza n.-OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS- - Sezione lavoro, pubblicata il -OMISSIS-all’esito del procedimento R.G. n.-OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202502020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per la formazione e condannato il Ministero alla relativa attivazione per l'importo di euro 3.000,00

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto a usufruire della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici indicati nella sentenza, condannando il Ministero all'attivazione del beneficio per complessivi euro 3.000,00, oltre alle spese di lite e accessori. Il TAR ha rilevato che agli atti non risultava depositata la prova della notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione. Poiché l'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 prevede che le amministrazioni dello Stato dispongano di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare l'esecuzione dei provvedimenti comportanti il pagamento di somme di denaro, e vieta prima di tale termine l'esecuzione forzata e la notifica del precetto, il Collegio ha prospettato la possibile inammissibilità del ricorso per ottemperanza. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la ricorrente è stata invitata a controdedurre sulla questione.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio e non ha ancora deciso sull'ammissibilità o sul merito della domanda di ottemperanza. Ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso, derivante dall'assenza della prova della notificazione del titolo esecutivo al Ministero e dal conseguente mancato riscontro del decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha assegnato alla ricorrente trenta giorni per controdedurre e ha rinviato la prosecuzione del giudizio all'udienza camerale del 3 novembre 2026, riservando ogni ulteriore valutazione in rito, nel merito e sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015

    La sentenza oggetto di ottemperanza aveva riconosciuto il diritto della ricorrente a usufruire della carta elettronica per gli anni scolastici indicati nel titolo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata nè alla notifica di atto di precetto

    La notificazione del titolo esecutivo fa decorrere il termine dilatorio di centoventi giorni entro il quale l'amministrazione deve completare l'esecuzione; prima della scadenza il creditore non può procedere esecutivamente.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    potenziale inammissibilità del proposto ricorso in ottemperanza

    Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile questione rilevante ai fini della decisione, deve consentire alle parti di controdedurre prima di decidere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto l'esecuzione di un titolo esecutivo nei confronti di un'amministrazione dello Stato, il creditore deve dimostrare la notificazione del titolo all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996; in mancanza, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
  • La rilevazione d'ufficio di una possibile causa di inammissibilità impone al giudice amministrativo di instaurare il contraddittorio sulla questione ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando alla parte interessata un termine per controdedurre prima della decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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