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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24941/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES e IVA relativo all’anno d’imposta 2005, fondato su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. L’Ufficio aveva recuperato a tassazione costi ritenuti non deducibili perché asseritamente non inerenti, non di competenza e non adeguatamente documentati. La CTR della Lombardia aveva respinto l’appello dell’Agenzia limitatamente ai costi per l’approvvigionamento del carburante, sia interno sia esterno, ritenendo giustificato il ricorso al rifornimento interno del mezzo aziendale e al sistema di acquisto esterno tramite "netting". L’Agenzia ricorre per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per confusione tra acquisto interno ed esterno di carburante e mancata esplicitazione del ragionamento decisorio; 2) violazione degli artt. 2697 c.c., 109 TUIR e art. 6, comma 2, lett. a), d.P.R. 633/1972, per mancata prova dell’inerenza e della regolare documentazione dei costi di carburante esterno, in particolare per l’assenza delle schede carburante e dei documenti integrativi; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 109 TUIR, per omessa verifica dell’inerenza dei costi di carburante interno e della destinazione effettiva del carburante, che secondo l’Ufficio risultava consegnato a soggetti terzi e, in parte, presso locali non riconducibili alla società, con contratto di comodato ritenuto privo di data certa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza regionale meramente apparente e quindi nulla, perché non consentiva di comprendere il percorso logico-giuridico seguito, confondeva i costi di carburante interno con quelli esterni e non esaminava specificamente le riprese a tassazione e le difese delle parti. I secondi e terzi motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il vizio processuale dedotto per la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è invocato per denunciare la violazione di legge in relazione alla disciplina fiscale e al riparto dell’onere della prova.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiede la motivazione della sentenza tributaria; la sua violazione integra nullità se la motivazione è solo apparente.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    impone la motivazione della sentenza; la mancanza o apparenza della motivazione determina nullità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    concorre a definire il dovere di motivazione del provvedimento giudiziale.

  • art. 111 Cost., comma 6

    è richiamato come fondamento costituzionale dell’obbligo di motivazione.

  • art. 2697 c.c.

    regola il riparto dell’onere probatorio, posto a carico del contribuente rispetto alla deducibilità dei costi contestati.

  • art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986

    è evocato quale parametro per l’inerenza, la competenza e la deducibilità dei costi.

  • art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986

    è richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità della prova della certezza anche quantitativa della spesa.

  • art. 6, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 633 del 1972

    è richiamato in relazione alla documentazione dell’operazione e alla fatturazione nel sistema di approvvigionamento del carburante.

  • art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972

    è menzionato dalla CTR come base del sistema di fatturazione diretta nel c.d. netting.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando sia graficamente esistente ma non consenta di comprendere le ragioni della decisione, il percorso logico seguito e le prove poste a base del convincimento del giudice.
  • Nel giudizio tributario il giudice deve esaminare distintamente le diverse riprese a tassazione e le specifiche difese delle parti; non è sufficiente una motivazione che confonda fattispecie diverse o le tratti in modo promiscuo.
  • La deducibilità dei costi richiede una verifica concreta dell’inerenza e della documentazione della spesa, non potendo il giudice limitarsi a richiamare in astratto la giustificazione economica dell’operazione.
  • Quando l’Amministrazione contesta costi sotto profili diversi, il giudice deve rispondere in modo puntuale a ciascun rilievo, altrimenti la decisione è viziata per insufficienza solo apparente della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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