Sentenza del 16/03/2016 n. 2504 - Comm. Trib. Prov. Milano
IMPOSTA DI REGISTRO - Maggior corrispettivo - Accertamento di valore - Presunzione grave, precisa e concordante - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'accertamento di un maggior corrispettivo non dichiarato in relazione alla cessione di immobili o aziende, oppure alla costituzione o al trasferimento di diritti reali sugli stessi. L'Amministrazione non può presumere l'esistenza del maggior prezzo sulla sola base del valore dell'immobile determinato, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro. Tale valore, considerato isolatamente, non integra una presunzione grave, precisa e concordante sufficiente a dimostrare l'esistenza di un corrispettivo maggiore rispetto a quello dichiarato.
La decisione
L'accertamento fondato esclusivamente sulla differenza tra il corrispettivo dichiarato e il valore accertato ai fini dell'imposta di registro non è sufficiente. Occorrono ulteriori elementi probatori, concreti e concordanti, che dimostrino l'effettivo pagamento di un maggior corrispettivo non dichiarato. Nel testo fornito non sono indicati gli estremi processuali né il dispositivo formale, ma il principio enunciato è favorevole al contribuente e comporta, in una situazione analoga, l'insufficienza dell'accertamento basato soltanto sul maggior valore fiscale.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
Per le cessioni di immobili e di aziende, nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro.
Il valore accertato ai fini dell'imposta di registro non dimostra automaticamente che le parti abbiano pattuito o pagato un prezzo maggiore. L'Amministrazione deve fornire ulteriori elementi idonei a provare l'effettivo maggior corrispettivo.
Massime di principio
- La mera divergenza tra il prezzo dichiarato nell'atto e il valore accertato ai fini dell'imposta di registro non basta, da sola, a dimostrare un prezzo occulto maggiore.
- L'accertamento deve essere sostenuto da elementi ulteriori, specifici e concordanti, come pagamenti documentati, scritture, movimentazioni finanziarie o altri indizi concreti collegati alla singola operazione.
- Il valore fiscale dell'immobile può costituire un elemento indiziario, ma non una prova autonoma e decisiva del maggior corrispettivo.
- In caso di contestazione, il contribuente può eccepire il difetto di motivazione o di prova qualora l'Amministrazione si sia limitata a richiamare il solo maggior valore accertato ai fini dell'imposta di registro.
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