Sentenza n. 1767/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento 1. del provvedimento del provveditorato di cui non si conoscono gli estremi con il quale sono state assegnate solo 25h di sostegno a fronte di quelle indicate dal PEI che ne prevede 40h; 2. ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale comunque lesivo degli interessi e diritti del ricorrente e per la declaratoria del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno per l’anno 2025.2026 per tutto il tempo di permanenza a scuola pari a 40h e per la declaratoria del diritto del minore ad usufruire di un insegnate di sostegno per tutte le ore di frequenza scolastica anno 2025.2026 pari a 40h come previste dal PEI.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione concreta di 25 ore settimanali di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026, a fronte delle 40 ore previste dal PEI
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di minore disabile)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso è stato proposto contro l'assegnazione materiale di sole 25 ore settimanali di sostegno a un minore con disabilità grave, nonostante il PEI approvato dal GLO avesse previsto 40 ore su 40 di frequenza scolastica, anche in esecuzione di una precedente sentenza passata in giudicato che aveva riconosciuto il diritto alle 40 ore. Sono state dedotte violazione della legge n. 104/1992, del d.lgs. n. 66/2017, del decreto interministeriale n. 182/2020 e del decreto interministeriale n. 153/2023 e delle relative Linee guida, nonché dei principi costituzionali e internazionali in materia di inclusione scolastica e diritto all'istruzione. Sono stati inoltre dedotti eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione, poiché l'amministrazione aveva formalmente recepito nel PEI la necessità di 40 ore ma ne aveva concretamente attribuite soltanto 25, senza dimostrare di avere tempestivamente richiesto posti di sostegno in deroga all'organico di diritto. La ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti lesivi e l'accertamento del diritto del minore a un insegnante di sostegno per tutte le 40 ore di frequenza scolastica.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. e ha accolto il ricorso. L'assegnazione di 25 ore è stata dichiarata illegittima perché contraddiceva il PEI, che quantificava in 40 ore il sostegno necessario, ed era incompatibile con il profilo di funzionamento, con le risultanze del GLO e con il precedente giudicato. Il diritto all'insegnante di sostegno è stato qualificato come diritto costituzionalmente garantito e non finanziariamente condizionato: carenze di organico o di risorse non possono giustificare la mancata attribuzione delle ore necessarie. Il PEI costituisce lo strumento individualizzato che, sulla base del profilo di funzionamento e della proposta del GLO, esplicita le modalità del sostegno e il relativo numero di ore; l'istituzione scolastica non può assegnare un numero di ore inferiore a quello previsto dal PEI senza adeguata istruttoria e motivazione. Il dirigente scolastico deve attivarsi tempestivamente per la richiesta dei posti in deroga quando l'organico ordinario non consenta la copertura necessaria. Nel caso concreto non risultava documentata tale richiesta. Il TAR ha quindi accertato il diritto del minore all'assegnazione di un insegnante di sostegno secondo le 40 ore quantificate dal PEI, in rapporto 1:1 e in deroga all'organico esistente, annullando gli atti impugnati e condannando l'amministrazione all'attribuzione delle ore. È stato assegnato il termine di 15 giorni per l'ottemperanza; in caso di inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore pro tempore della Direzione generale del personale scolastico, con facoltà di delega. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 2.000, oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato. La sentenza è stata trasmessa anche alla Procura regionale della Corte dei conti e ad altre autorità per le valutazioni sulle disfunzioni organizzative e sulle eventuali responsabilità.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
La controversia sull'assegnazione delle ore di sostegno rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi.
art. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a.
Consente al giudice di adottare misure idonee a tutelare la situazione giuridica dedotta e ad assicurare l'attuazione della decisione, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 3 l. 104/1992
Collega la condizione di disabilità certificata al diritto alle prestazioni e ai sostegni necessari, inclusi quelli intensivi, per garantire la piena partecipazione e inclusione.
artt. 12 e 13 l. 104/1992
Fondano il sistema dell'inclusione scolastica e l'assegnazione delle misure di sostegno mediante la predisposizione del profilo di funzionamento e del PEI.
art. 12, comma 5, l. 104/1992
Prevede la redazione del profilo di funzionamento, necessario anche per la predisposizione del PEI.
art. 7, comma 2, d.lgs. 66/2017
Attribuisce al PEI, elaborato e approvato dal GLO, il compito di esplicitare le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore.
art. 9, comma 10, d.lgs. 66/2017
Rileva per il ruolo del GLO nella formulazione della proposta relativa alle misure di sostegno.
art. 10 d.lgs. 66/2017
Impone al dirigente scolastico di formulare, sulla base dei PEI, la richiesta complessiva dei posti di sostegno e consente l'assegnazione di risorse ulteriori rispetto all'organico ordinario.
art. 7, comma 2-bis, d.lgs. 66/2017
Non può essere interpretato nel senso di consentire la compressione del diritto individuale al sostegno mediante il richiamo ai limiti dell'organico o all'invarianza della spesa.
art. 8 d.lgs. 66/2017
Il limite delle risorse previsto per il Piano per l'inclusione non giustifica la mancata attribuzione delle ore di sostegno individualmente necessarie e riconosciute dal PEI.
art. 1, comma 605, lett. b), l. 296/2006
Costituisce una delle basi normative per l'adeguamento dell'organico di fatto alle effettive esigenze di sostegno.
art. 40, comma 1, l. 449/1997
Consente l'istituzione di posti di sostegno in deroga all'organico ordinario secondo le effettive esigenze degli alunni con disabilità.
art. 6, par. 1, lett. f), e art. 9, par. 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati a fondamento dell'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione della sentenza.
Massime di principio
- Il diritto dell'alunno con disabilità alle misure di sostegno necessarie per la piena inclusione scolastica è un diritto costituzionalmente garantito e non può essere compresso per ragioni di carenza di organico o di risorse finanziarie; l'amministrazione deve predisporre gli strumenti organizzativi e finanziari necessari alla sua effettività.
- Il PEI, elaborato e approvato dal GLO sulla base del profilo di funzionamento e della documentazione sanitaria, costituisce il riferimento individualizzato per la quantificazione delle ore di sostegno. L'istituzione scolastica non può assegnare concretamente un numero di ore inferiore a quello previsto dal PEI senza una specifica istruttoria e un'adeguata motivazione coerente con le esigenze dell'alunno.
- La necessità di sostegno intensivo non determina automaticamente la copertura integrale dell'intero orario scolastico; tuttavia, quando il PEI e il GLO individuano la necessità della copertura integrale, l'assegnazione di un numero inferiore di ore è illegittima se non sorretta da motivazione e istruttoria specifiche.
- Quando l'organico ordinario non è sufficiente a garantire le ore di sostegno individuate dal PEI e dal GLO, il dirigente scolastico deve attivarsi tempestivamente per richiedere all'amministrazione scolastica competente i posti o le ore in deroga. La mancata prova di tale richiesta, a fronte della necessità di copertura integrale, integra un vizio di legittimità dell'azione amministrativa.
- Il giudice amministrativo, nell'accertare il diritto alle ore di sostegno, può adottare misure conformative e di esecuzione immediate e nominare, già nella sentenza di cognizione, un commissario ad acta per il caso di mancata ottemperanza entro il termine assegnato.
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