Sentenza n. 1026/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento di esclusione del RTI dal lotto 1, CIG: B852ECFEB9, del 12.12.2025; - del provvedimento di esclusione del RTI dal lotto 2, CIG: B852ED0F8C, del 12.12.2025; - del verbale di gara n. 2495 del 03.12.2025 (non pubblicato sul portale di gara), col quale la stazione appaltante ha avviato, per entrambi i lotti, il procedimento di soccorso istruttorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di esclusione del RTI dai lotti 1 e 2 di una gara per servizi di raccolta e gestione dei rifiuti, nonché il verbale di avvio del soccorso istruttorio
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, mandataria di un RTI, aveva partecipato a entrambi i lotti di una procedura aperta per l'affidamento di servizi di spazzamento, lavaggio strade, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Il disciplinare richiedeva, per il lotto 1, l'esecuzione di almeno un contratto relativo a un Comune o comprensorio di almeno 30.000 abitanti e, per il lotto 2, di almeno 45.000 abitanti, avente a oggetto un servizio di raccolta differenziata porta a porta con modalità puntuale, con almeno il 65% di raccolta differenziata. La stazione appaltante aveva attivato il soccorso istruttorio chiedendo chiarimenti sulla modalità puntuale. Il RTI aveva dichiarato di avere svolto servizi di raccolta porta a porta con modalità puntuale ai sensi del d.m. 20 aprile 2017 e aveva prodotto certificati comunali attestanti, tra l'altro, la distribuzione di kit muniti di dispositivi RFID. Con un unico motivo di ricorso sono state dedotte la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 100 del d.lgs. n. 36/2023, dei punti 6.3 e 6.4 del disciplinare, nonché l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. La ricorrente ha sostenuto che i dispositivi RFID dimostrassero lo svolgimento della raccolta puntuale e che le certificazioni prodotte fossero sufficienti, senza necessità di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Ha inoltre contestato la legittimazione passiva dell'Assessorato regionale, eccezione sollevata dalla difesa erariale in quanto gli atti erano stati adottati dalla Centrale unica di committenza/URC.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato regionale. In base alla disciplina regionale richiamata, l'Ufficio regionale di committenza è incardinato presso l'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e, comunque, gli atti di esclusione adottati prima dell'aggiudicazione definitiva conservano autonoma rilevanza lesiva; pertanto l'Assessorato è legittimato a contraddire. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha precisato che la raccolta porta a porta con modalità puntuale non coincide con la mera distribuzione di contenitori RFID: essa costituisce un sistema complessivo fondato sull'identificazione univoca dell'utenza, sulla misurazione e registrazione dei conferimenti, almeno del rifiuto indifferenziato, e sulla possibilità di applicare una tariffa commisurata all'effettivo utilizzo del servizio. Le certificazioni prodotte dal RTI attestavano soltanto lo svolgimento della raccolta porta a porta e la distribuzione di raccoglitori RFID, senza documentare l'effettiva realizzazione delle ulteriori fasi caratterizzanti il sistema puntuale, né l'applicazione della relativa tariffazione. Di conseguenza, non risultava comprovato il requisito speciale richiesto dal punto 6.3 del disciplinare per entrambi i lotti. Il TAR ha inoltre osservato che, sebbene la lex specialis richiedesse certificazioni e non mere dichiarazioni sostitutive, tale profilo non rendeva illegittima l'esclusione, poiché le certificazioni effettivamente prodotte non dimostravano il possesso del requisito. Spese compensate tra la ricorrente e l'Amministrazione regionale; nulla spese nei confronti della SRR non costituita.
Norme richiamate
artt. 99 e 100 d.lgs. 36/2023
Richiamati dalla ricorrente come disposizioni concernenti i requisiti di partecipazione e la relativa dimostrazione; il ricorso è stato comunque respinto per mancata comprova del requisito speciale.
art. 6.3 del disciplinare di gara
Richiedeva, per i due lotti, l'esecuzione di un servizio di raccolta differenziata porta a porta con modalità puntuale, presso un Comune o comprensorio della soglia demografica prevista, con almeno il 65% di raccolta differenziata.
art. 6.4 del disciplinare di gara
Prevedeva il possesso cumulativo dei requisiti di partecipazione da parte delle imprese del raggruppamento, secondo quanto prospettato nel provvedimento.
d.m. 20 aprile 2017
L'identificazione delle utenze avviene mediante l'assegnazione di un codice personale ed univoco a ciascuna utenza.
Individua i criteri dei sistemi di misurazione puntuale, comprendenti identificazione univoca dell'utenza, misurazione dei conferimenti e registrazione almeno dei conferimenti della frazione indifferenziata; la mera distribuzione di contenitori RFID non esaurisce tali requisiti.
art. 1, commi 667 e 668, l. 147/2013
Costituisce il fondamento normativo della possibilità di sostituire la TARI con una tariffa corrispettiva basata sulla misurazione puntuale dei rifiuti prodotti.
art. 9 l.r. Sicilia 12/2011, come modificato dalla l.r. Sicilia 12/2023
Disciplina la Centrale unica di committenza regionale e l'incardinamento dell'Ufficio regionale di committenza presso l'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, fondando la legittimazione passiva dell'Assessorato.
art. 15 l.r. Sicilia 9/2010
Prevede che le SRR affidino il servizio di gestione integrata dei rifiuti, potendo avvalersi dell'Ufficio regionale per l'espletamento delle gare; la disposizione è richiamata per ricostruire le funzioni della centrale regionale.
art. 5 d.m. 20 aprile 2017
L'identificazione dell'utenza a cui è associata la misurazione puntuale della quantità di rifiuto avviene in modalità diretta e univoca, attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo integrati nel contenitore o nel sacco.
La misurazione puntuale presuppone un collegamento univoco tra utenza e conferimento, ma il sistema deve comprendere anche la registrazione dei conferimenti e la conseguente valorizzazione tariffaria.
Massime di principio
- Il requisito di capacità tecnico-professionale che richieda l'esecuzione di un servizio di raccolta differenziata porta a porta con modalità puntuale non è soddisfatto dalla sola prova dello svolgimento della raccolta porta a porta né dalla mera distribuzione di contenitori dotati di RFID.
- La raccolta dei rifiuti con modalità puntuale presuppone un sistema complessivo comprendente l'identificazione univoca dell'utenza, la misurazione e registrazione dei conferimenti, almeno con riferimento al rifiuto indifferenziato, e la possibilità di commisurare la tariffa all'effettivo utilizzo del servizio.
- Nelle gare pubbliche, il requisito speciale deve essere comprovato mediante documentazione idonea a dimostrare esattamente tutte le caratteristiche richieste dalla lex specialis; certificazioni che attestino soltanto la raccolta porta a porta e la distribuzione di dispositivi RFID non provano, da sole, lo svolgimento del servizio con modalità puntuale.
- La stazione appaltante può escludere il concorrente che, anche dopo il soccorso istruttorio, non dimostri il possesso del requisito tecnico richiesto dal disciplinare; la dichiarazione del concorrente non supplisce all'assenza di certificazioni idonee quando la lex specialis richiede tale forma di comprova.
- Gli atti di esclusione adottati dalla struttura regionale di committenza prima dell'aggiudicazione definitiva conservano autonoma rilevanza lesiva e legittimano la chiamata in giudizio dell'amministrazione presso cui la struttura è organicamente incardinata.
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