Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8790/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze che aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto nell'interesse di Raniello Giovanni contro una sanzione disciplinare. Il ricorrente sosteneva l'erronea applicazione di legge, deducendo che l'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. consentirebbe la presentazione dell'impugnazione presso la cancelleria del Tribunale del luogo in cui si trova la parte, anche se diverso dal luogo di emissione del provvedimento impugnato. In realtà l'atto era stato depositato erroneamente e trasmesso tardivamente all'ufficio competente (Magistrato di Sorveglianza di Siena), con conseguente dichiarazione di inammissibilità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. La Corte ha ritenuto che la deroga prevista dall'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. non si applica ai procedimenti del tribunale di sorveglianza, perché tale norma riguarda esclusivamente il tribunale ordinario secondo il r.d. 30 gennaio 1941, n. 12. Perciò il deposito presso l'ufficio errato e la tardiva trasmissione non hanno reso ammissibile il reclamo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 582, comma 2, cod. proc. pen.

    La previsione che autorizza il deposito dell'impugnazione presso la cancelleria del tribunale del luogo in cui si trova la parte ha carattere eccezionale e si riferisce esclusivamente al tribunale ordinario; non si estende al tribunale di sorveglianza.

  • r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 1, lett. c) e lett. h)

    La disciplina del r.d. individua il tribunale ordinario a cui si riferisce l'art. 582 e distingue il tribunale di sorveglianza come organo diverso, con struttura e funzioni autonome, quindi escluso dall'eccezione di cui all'art. 582, comma 2.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, salvo elementi che escludano colpa.

  • Cass. Sez. I, n. 15116 del 26/02/2021, rv 280988

    Giurisprudenza consolidata secondo cui la nozione di "tribunale" richiamata dall'art. 582, comma 2, non comprende il tribunale di sorveglianza, orientamento richiamato e condiviso dalla Corte nel caso in esame.

Massime di principio

  • La deroga prevista dall'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. per il deposito dell'impugnazione presso il tribunale del luogo in cui si trova la parte si applica solo al tribunale ordinario e non al tribunale di sorveglianza.
  • Il deposito dell'atto presso l'ufficio processuale non competente, con conseguente tardiva trasmissione, può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione nei procedimenti di sorveglianza.
  • Le disposizioni eccezionali di competenza territoriale non sono soggette a interpretazione analogica; pertanto non si possono estendere a organi diversi da quelli espressamente indicati dalla norma.
  • In caso di ricorso inammissibile per motivi procedurali e per manifesta infondatezza dei motivi, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Prassi consigliata: verificare sempre l'ufficio di cancelleria competente (in particolare il Magistrato di Sorveglianza che ha emesso il provvedimento) prima del deposito per evitare il rischio di tardività e inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.