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Risoluzione

Risoluzione n. 376 del 17/12/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il regime fiscale di favore per le azioni offerte ai dipendenti si applica solo se le azioni provengono dall’impresa datrice di lavoro o da società ad essa legate da un effettivo rapporto di controllo ex art. 2359 c.c.; nel caso di controllo congiunto al 50% tra due soci, il beneficio non spetta salvo ulteriori circostanze che dimostrino un’influenza dominante.

Interpello sull’art. 51, comma 2-bis, TUIR e sul controllo societario nel piano di azionariato diffuso

Interpello su azionariato diffuso e controllo societario

La risoluzione esamina se i dipendenti di una società italiana partecipata al 50% da due gruppi possano beneficiare dell’esenzione fiscale prevista per le azioni ricevute nell’ambito di un piano di azionariato diffuso, quando le azioni offerte provengono da una società estera che la controlla solo in un contesto di joint venture e controllo congiunto. Il tema centrale è la corretta interpretazione dell’art. 51, comma 2-bis, del TUIR e del concetto di controllo societario rilevante ai fini dell’agevolazione.

Fatti rappresentati nell’istanza

La società ALFA S.p.A., residente in Italia, è partecipata al 50% dal gruppo BETA S.A., società francese, e per il restante 50% dal gruppo ALFA Auto S.p.A. Le due società partecipanti alla joint venture hanno incluso ALFA nei rispettivi bilanci consolidati come società soggetta a controllo congiunto, in ragione di un accordo che prevede che le decisioni più importanti debbano essere assunte con il consenso di entrambi i soci.

Successivamente, l’assemblea generale di BETA S.A. ha deliberato una delega al consiglio di amministrazione per l’aumento di capitale mediante emissione di azioni da offrire ai dipendenti di BETA S.A. e delle società del gruppo, nell’ambito del Piano di Risparmio di Gruppo 2007. Tra i beneficiari figurano quindi anche i dipendenti di ALFA, che potrebbero sottoscrivere a sconto azioni di BETA.

Quesito posto dalla società

ALFA chiede se, nell’ipotesi di controllo congiunto, i propri dipendenti possano fruire del regime fiscale di favore previsto dall’art. 51, comma 2, lett. g), del TUIR, che esclude dal reddito di lavoro dipendente il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti entro un certo limite.

Tesi del contribuente

La società ritiene che il beneficio spetti ai dipendenti, sostenendo che BETA S.A. debba considerarsi controllante, quantomeno indirettamente, di ALFA sulla base dell’accordo di joint venture. Secondo questa impostazione, lo sconto di sottoscrizione sulle azioni BETA non dovrebbe concorrere al reddito di lavoro dipendente entro il limite di euro 2.065,83 per ciascun dipendente e per ciascun periodo d’imposta.

La società osserva inoltre che il comma 2-bis dell’art. 51 non richiama espressamente l’art. 2359 c.c., e quindi potrebbe consentire un’interpretazione più ampia del concetto di controllo. A suo avviso, una lettura sistematica della norma e la finalità agevolativa del regime imporrebbero di includere anche il controllo congiunto. La società aggiunge che la soluzione favorevole non comporterebbe perdita di gettito, poiché il limite di euro 2.065,83 è comunque inderogabile.

Quadro normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia ricorda che l’art. 51, comma 2, lett. g), del TUIR esclude dal reddito di lavoro dipendente il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti entro euro 2.065,83 complessivi per periodo d’imposta, a condizione che le azioni non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro, né cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione. In caso di cessione anticipata, l’importo inizialmente escluso da tassazione diventa imponibile nel periodo d’imposta della cessione.

Il comma 2-bis dello stesso articolo circoscrive l’applicazione dell’agevolazione alle azioni emesse dall’impresa con cui il dipendente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente controllano tale impresa, ne sono controllate oppure sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.

Interpretazione del concetto di controllo

Secondo l’Agenzia, in assenza di una diversa indicazione normativa, il controllo va inteso secondo l’art. 2359 c.c. e secondo la giurisprudenza formatasi sul punto. La stessa Amministrazione aveva già chiarito, con la circolare n. 326 del 23 dicembre 1997, che il riferimento a società controllanti e controllate deve essere letto alla luce dei criteri civilistici.

Vengono richiamate le tre fattispecie di controllo previste dall’art. 2359 c.c.:

  • controllo di diritto, quando una società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di un’altra società;
  • controllo di fatto, quando una società dispone dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante sull’assemblea ordinaria di un’altra società;
  • controllo contrattuale, quando una società è in grado di esercitare un’influenza dominante su un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali.

L’Agenzia sottolinea che la nozione civilistica di controllo presuppone in linea generale che un unico soggetto possa incidere in modo determinante sulle scelte di un altro soggetto. Tuttavia, precisa anche che tale nozione non esclude in assoluto che, in presenza di partecipazioni paritetiche al 50%, possa comunque configurarsi un controllo di uno dei soci, qualora l’analisi complessiva dei rapporti tra le parti evidenzi un’influenza dominante, anche in forza di vincoli contrattuali.

Decisione e conclusione dell’Agenzia

Nel caso concreto, l’Agenzia conclude che le azioni di BETA S.A. offerte ai dipendenti di ALFA non possono beneficiare del regime di favore di cui all’art. 51, comma 2, lett. g), del TUIR, salvo che emergano circostanze particolari, come vincoli contrattuali, dalle quali risulti che BETA eserciti un’influenza dominante su ALFA. Poiché tali circostanze non emergono dall’istanza, il beneficio fiscale non è riconosciuto.

La risposta è resa nell’ambito della procedura di interpello ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.

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