Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 384 del 19/12/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i corrispettivi versati dal Comune alle cooperative sociali per l’esecuzione di lavori di utilità sociale costituiscono prestazioni di servizi imponibili IVA per l’intero importo, senza scorporare una quota come contributo o rimborso spese escluso da imposta.

IVA su servizi resi da cooperative sociali nei progetti di lavori di utilità sociale

IVA sulle prestazioni rese dalle cooperative sociali nei progetti di lavori di utilità sociale

La risoluzione esamina il trattamento IVA delle somme corrisposte da un Comune a cooperative sociali incaricate di realizzare lavori di utilità sociale nell’ambito di un progetto regionale volto al reinserimento di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro. Il documento chiarisce che tali somme costituiscono, nel loro complesso, il corrispettivo di una prestazione di servizi e devono quindi essere assoggettate a IVA integralmente.

Quadro normativo e contesto del progetto

Il caso si inserisce nel “Piano Triennale di Politica del lavoro e di formazione professionale” della Regione di ALFA, che prevede progetti per lavori di utilità sociale promossi da Comuni e loro Consorzi, finalizzati all’impiego di soggetti svantaggiati per favorirne il reinserimento lavorativo.

Le istruzioni attuative del Piano stabiliscono che:

  • i Comuni proponenti possono gestire direttamente i progetti oppure affidarne la gestione a cooperative sociali;
  • per gli interventi realizzati in collaborazione tra Comune e cooperative sociali, l’Agenzia regionale del Lavoro eroga al Comune un intervento finanziario pari al 100% del costo del lavoro derivante dall’impiego dei lavoratori svantaggiati assunti dalle cooperative;
  • l’erogazione avviene previa presentazione, da parte del Comune, delle fatture emesse dalle cooperative nei suoi confronti.

Il quesito posto dal Comune

Il Comune di ALFA, che ha approvato per il 2007 un progetto di durata semestrale redatto in collaborazione con un consorzio di cooperative sociali, chiede se sia corretta la soluzione proposta dalle cooperative circa il trattamento delle somme a esse corrisposte.

Secondo le cooperative, il corrispettivo avrebbe dovuto essere scisso in due componenti:

  • la quota corrispondente al costo dei lavoratori svantaggiati, da considerare mera erogazione o rimborso spese escluso da IVA ai sensi dell’art. 15, comma 3, del DPR n. 633/1972, non soggetta a fatturazione ma documentabile con giustificativi di spesa;
  • la quota relativa ai materiali e ad altri costi di esecuzione, da fatturare con IVA secondo l’aliquota del servizio reso.

Le cooperative sostenevano inoltre che la parte di costo relativa ai lavoratori svantaggiati non configurasse una prestazione di servizi ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 633/1972.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ricostruisce il contenuto del progetto comunale, che per l’anno 2007 prevedeva, per sei mesi, attività quali:

  • pulizia degli impluvi naturali e dei canali aperti;
  • pulizia e verniciatura di ringhiere, transenne in legno e ferro e arredi urbani.

Tali attività erano affidate alle cooperative sociali, che assumevano lavoratori in situazione di marginalità e curavano l’esecuzione delle opere previste.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, le somme versate dal Comune alle cooperative costituiscono il corrispettivo del servizio commissionato, ossia dell’attuazione delle opere previste nel progetto mediante il personale svantaggiato. Non è quindi condivisibile la distinzione prospettata dalle cooperative tra componente “lavoro” e componente “materiali/altri costi” ai fini del trattamento IVA.

Principio affermato

L’Agenzia conclude che le cooperative sociali, nel realizzare le attività previste nei progetti di lavori di utilità sociale, adempiono a una propria obbligazione di fare assunta verso il Comune committente. Di conseguenza:

  • le somme erogate dal Comune costituiscono, nel loro complesso, la controprestazione dovuta;
  • tutte le somme percepite devono essere assoggettate a IVA;
  • le cooperative devono emettere fattura per l’intero importo ricevuto dal Comune.

Esito dell’interpello

La soluzione prospettata dalle cooperative sociali viene espressamente disattesa. La risposta è resa ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, su iniziativa della Direzione Regionale competente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.