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Risoluzione

Risoluzione n. 377 del 17/12/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il trasferimento in Italia di un’autovettura nuova acquistata e immatricolata in Germania, con IVA già pagata, non integra di regola un acquisto intracomunitario in Italia e quindi non comporta il pagamento dell’IVA, salvo che vi sia uno stretto legame originario tra acquisto e trasferimento di residenza.

Nazionalizzazione di autovettura nuova trasferita dalla Germania all'Italia e IVA

Nazionalizzazione di autovettura nuova trasferita dalla Germania all'Italia e trattamento IVA

La risoluzione esamina il caso di un contribuente che, dopo essersi trasferito per lavoro in Germania, ha acquistato lì un’autovettura nuova pagando l’IVA locale e, successivamente, rientrato in Italia, ha chiesto la nazionalizzazione del veicolo. Il documento chiarisce se tale passaggio integri un acquisto intracomunitario imponibile in Italia ai sensi dell’articolo 38 del D.L. n. 331/1993.

Fatti del caso

Il contribuente:

  • si era trasferito in Germania nel 2001 per motivi di lavoro;
  • il 16 ottobre 2006 ha acquistato in Germania un’autovettura nuova, pagando la relativa IVA;
  • il 15 dicembre 2006 è rientrato in Italia con il veicolo;
  • ha presentato istanza di nazionalizzazione al Dipartimento Trasporti Terrestri.

L’ufficio ha respinto la richiesta, ritenendo che dovesse essere assolto l’IVA poiché si trattava di un veicolo nuovo.

Quesito e tesi del contribuente

Il contribuente ha sostenuto che non fosse applicabile l’articolo 38, comma 4, del D.L. n. 331/1993 sugli acquisti intracomunitari, in quanto nel suo caso non vi sarebbe stata alcuna cessione o trasferimento di proprietà tra un cedente estero e un acquirente italiano. Di conseguenza, a suo avviso, non si sarebbe verificato un acquisto intracomunitario, pur trattandosi fiscalmente di un bene nuovo.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama l’articolo 38, comma 3, lettera e), del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, secondo cui costituiscono acquisti intracomunitari gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non è soggetto d’imposta e anche se l’operazione non è effettuata nell’esercizio di imprese, arti o professioni.

Richiama inoltre il comma 4 dello stesso articolo, che considera nuovi i mezzi di trasporto fino a quando non siano ricorrenti congiuntamente due condizioni:

  • abbiano percorso oltre 6.000 chilometri;
  • la cessione avvenga dopo 6 mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri, o di altri provvedimenti equipollenti.

Valutazione dell’Agenzia

Secondo l’Agenzia, l’acquisto intracomunitario di un mezzo di trasporto nuovo richiede necessariamente:

  • un trasferimento della proprietà del bene a titolo oneroso;
  • il trasporto o la spedizione del bene da un altro Stato membro.

Nel caso concreto, l’immatricolazione dell’auto in Germania nell’ottobre 2006 è qualificata come operazione interna rilevante territorialmente in quel Paese. La successiva richiesta di immatricolazione in Italia non deriva da un nuovo acquisto a titolo oneroso, ma dal trasferimento in Italia del proprietario del veicolo.

L’Agenzia richiama anche la risoluzione del Ministero delle Finanze n. 101 del 17 giugno 1996, secondo cui un simile trasferimento, diversamente da quanto previsto per i soggetti passivi d’imposta dall’articolo 41, comma 2, lettera c), del D.L. n. 331/1993, non dà luogo a una cessione intracomunitaria con corrispondente acquisto intracomunitario nello Stato di destinazione.

Eccezione richiamata

Il documento precisa che si potrebbe pervenire a conclusione diversa qualora fosse dimostrato uno stretto legame tra:

  • l’acquisto del veicolo;
  • il trasferimento di sede o di residenza già esistente al momento della vendita.

In tale ipotesi, la tassazione nello Stato membro di destinazione sarebbe giustificata.

Conclusione

Nel caso esaminato, in presenza di idonea documentazione che attesti il regolare pagamento dell’IVA in Germania, il trasferimento del veicolo non sembra costituire acquisto intracomunitario in Italia, poiché avviene in connessione con il trasferimento di residenza del proprietario e non con un nuovo atto di acquisto a titolo oneroso. Di conseguenza, non risulta dovuto il pagamento dell’IVA in Italia.

La risposta è resa ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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