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Risoluzione

Risoluzione n. 380 del 18/12/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia chiarisce che il trasferimento al fondo pensione BETA del risparmio contributivo derivante dalla riduzione al 50% delle indennità di volo non è escluso per il solo fatto di originare da contributi obbligatori accantonati. Le somme, qualificate come contribuzione complementare straordinaria, seguono la disciplina della previdenza complementare e sono deducibili nei limiti previsti dal TUIR e dal d.lgs. n. 252/2005, con eventuale tassazione della quota eccedente.

Trattamento fiscale e contributivo dei versamenti straordinari al fondo pensione BETA

Trattamento fiscale dei versamenti al fondo pensione BETA

La risoluzione esamina il regime IRPEF applicabile alle somme che ALFA intende trasferire al fondo pensione BETA, somme originate dal risparmio contributivo derivante dall’applicazione dell’art. 3, comma 6, del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, che per le indennità di volo e le voci collegate prevede la rilevanza fiscale e previdenziale limitata al 50% dell’ammontare.

Quesito posto dal contribuente

L’istante rappresenta che, in base a un accordo sindacale, il risparmio contributivo non è stato trattenuto dall’azienda ma accantonato nei bilanci 2005 e 2006 per essere successivamente trasferito al fondo pensione BETA. Tale trasferimento costituirà una contribuzione complementare aggiuntiva rispetto ai versamenti già effettuati con cadenza mensile. L’azienda chiede se, al momento del versamento al fondo, le somme debbano essere assoggettate a imposizione fiscale e contributiva, precisando che tali importi compariranno solo a fini di trasparenza nelle buste paga e non saranno materialmente erogati ai lavoratori.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

ALFA ritiene che l’operazione debba essere esentata da oneri fiscali e contributivi perché:

  • i contributi accantonati e destinati alla previdenza complementare rientrerebbero tra quelli richiamati dall’art. 48, ora art. 51, comma 2, del TUIR;
  • le somme sarebbero escluse dalla base imponibile ai sensi dell’ex art. 12, punto 6, della legge n. 153 del 1969;
  • l’art. 6, comma 4, lett. f), del d.lgs. n. 314 del 1997 escluderebbe dal reddito imponibile i contributi e le somme a carico del datore di lavoro versati o accantonati per il finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. n. 124 del 1993.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia osserva che le somme in questione costituiscono una forma di contribuzione facoltativa, poiché sono versate a favore del dipendente su base volontaria e non in forza di un obbligo di legge. Per tale ragione, la disciplina invocata dal contribuente non è ritenuta pertinente.

Viene richiamato l’art. 51, già art. 48, del TUIR, che esclude dalla base imponibile del reddito di lavoro dipendente soltanto i contributi versati in ottemperanza a un obbligo di legge. Nel caso concreto, invece, trovano applicazione le disposizioni del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di previdenza complementare.

Regime applicabile secondo il d.lgs. n. 252/2005

Dal 1° gennaio 2007, per effetto degli artt. 8 e 21 del d.lgs. n. 252/2005:

  • i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratto o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare;
  • sono deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10 del TUIR;
  • entro il limite massimo di euro 5.164,57 annui;
  • l’eventuale eccedenza rispetto a tale limite non è deducibile, costituisce reddito imponibile per il dipendente ed è soggetta a tassazione.

Le somme non dedotte devono essere comunicate entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla forma pensionistica complementare, così da consentire al fondo di determinare la quota di prestazione che, avendo già subito tassazione, sarà esclusa da imposizione.

Conclusione operativa per il caso concreto

Poiché il trasferimento al fondo delle somme accantonate assume natura di contribuzione straordinaria, aggiuntiva rispetto a quella corrente, ai fini della verifica del limite di deducibilità devono essere considerati congiuntamente i contributi ordinari e quelli straordinari versati nel medesimo periodo d’imposta. Di conseguenza, la rilevanza fiscale del versamento non è esclusa in via generale, ma va verificata nei limiti e secondo le regole di deducibilità previste per la previdenza complementare.

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