Risoluzione n. 379 del 17/12/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia chiarisce che, per un’imbarcazione non utilizzata esclusivamente come bene strumentale, la plusvalenza da cessione è fiscalmente irrilevante e quindi non rateizzabile ai sensi dell’art. 86, comma 4, TUIR. Se invece l’imbarcazione è indispensabile all’attività d’impresa, il periodo di leasing può essere conteggiato nel possesso triennale ai fini della rateizzazione.
Rateizzazione della plusvalenza su imbarcazione in leasing
Rateizzazione della plusvalenza da cessione di imbarcazione precedentemente acquisita in leasing
Il documento contiene la risposta dell’Agenzia delle Entrate a un interpello presentato da ALFA SRL in merito alla possibilità di rateizzare la plusvalenza derivante dalla vendita di un’imbarcazione, dopo il riscatto da un contratto di locazione finanziaria. Il chiarimento si concentra sul coordinamento tra l’articolo 86, comma 4, del TUIR e l’articolo 164 del TUIR, in relazione alla natura del bene e al suo utilizzo nell’attività d’impresa.
Quesito del contribuente
La società aveva stipulato nel 2002 un contratto di leasing su un’imbarcazione e intendeva riscattarla per poi venderla. Chiedeva se, in caso di realizzo di una plusvalenza, fosse possibile applicare la rateizzazione prevista per i beni posseduti per un periodo non inferiore a tre anni ai sensi dell’articolo 86, comma 4, del TUIR.
Tesi prospettata dalla società
La società sosteneva che:
- l’imbarcazione fosse un bene strumentale all’attività;
- il periodo di locazione finanziaria dovesse essere considerato ai fini del possesso triennale;
- ciò deriverebbe sia dal riferimento normativo al “possesso” sia dall’equivalenza sostanziale tra acquisto in proprietà e acquisto in leasing.
Valutazione dell’Agenzia sull’articolo 164 del TUIR
L’Agenzia richiama in via preliminare l’articolo 164 del TUIR, che disciplina la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni.
Per le imbarcazioni da diporto, il comma 1, lettera a), n. 1) prevede la deducibilità integrale solo quando siano destinate a essere utilizzate esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
Sono considerati tali i veicoli senza i quali l’attività non può essere esercitata. Il documento richiama, a titolo esemplificativo:
- autovetture per imprese di noleggio;
- aeromobili da turismo e imbarcazioni da diporto utilizzati da scuole di addestramento al volo o alla navigazione.
In assenza di tale uso esclusivo, non opera alcuna deduzione per le imbarcazioni, poiché la deducibilità parziale prevista dalla lettera b) del medesimo comma riguarda solo autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli.
Effetti fiscali sulla plusvalenza
L’Agenzia evidenzia che il comma 2 dell’articolo 164 stabilisce che, ai fini del reddito d’impresa, plusvalenze e minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra ammortamento fiscalmente dedotto e ammortamento complessivamente effettuato.
Ne deriva che, per un’imbarcazione da diporto non utilizzata esclusivamente come bene strumentale:
- le spese e gli altri componenti negativi, inclusi gli ammortamenti, sono indeducibili;
- le eventuali plusvalenze o minusvalenze sono fiscalmente irrilevanti, perché il rapporto tra ammortamento dedotto e ammortamento effettuato è pari a zero.
Di conseguenza, la richiesta di rateizzare la plusvalenza ai sensi dell’articolo 86, comma 4, del TUIR non può essere accolta, poiché la plusvalenza, in tale caso, non rileva fiscalmente.
Casi in cui la plusvalenza può essere rateizzata
Il quesito assume rilevanza solo se l’imbarcazione costituisce un mezzo senza il quale l’attività non può essere esercitata. In tale ipotesi:
- la plusvalenza è fiscalmente rilevante ai fini IRES;
- essa può concorrere al reddito secondo le modalità di cui all’articolo 86, comma 4, del TUIR.
La norma prevede che le plusvalenze concorrono a formare il reddito:
- per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate; oppure
- se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Computo del periodo di possesso in caso di leasing
L’Agenzia afferma che, ai fini della verifica del possesso triennale, rileva non solo il periodo di possesso in proprietà, ma anche quello in cui il bene è detenuto in base a un contratto di locazione finanziaria.
Questa conclusione è motivata dall’esigenza di mantenere la coerenza con il principio di tendenziale equivalenza tra acquisto in proprietà e acquisto in leasing e di assicurare neutralità fiscale nella scelta aziendale tra le due modalità di acquisizione del bene.
Esito della risposta
La risposta finale è dunque negativa per il caso concreto prospettato dalla società, perché l’imbarcazione, non risultando un bene strumentale esclusivo, genera una plusvalenza fiscalmente irrilevante e non rateizzabile. Resta però fermo che, nei casi in cui il bene sia effettivamente indispensabile per l’attività, il periodo di leasing può essere considerato nel computo del possesso utile per la rateizzazione della plusvalenza.
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