Risoluzione n. 381 del 18/12/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate accoglie l’interpello di ALFA e consente la disapplicazione della disciplina CFC ex art. 167, comma 5, lett. b), TUIR per i redditi 2006 della controllata BETA, residente in Germania ma con sede di direzione effettiva in Svizzera, perché il reddito prodotto in Svizzera risulta comunque tassato in via ordinaria in Germania. Viene esclusa, invece, l’esimente di cui alla lett. a) per mancanza di un’adeguata struttura organizzativa in Svizzera.
Disapplicazione art. 167 TUIR per controllata con doppia residenza Germania-Svizzera
Disapplicazione dell’art. 167 TUIR per la controllata BETA
La risoluzione esamina l’istanza di interpello presentata da ALFA ai sensi dell’articolo 167, comma 5, del TUIR, con riferimento ai redditi prodotti dalla controllata BETA, società con sede legale in Germania e sede di direzione effettiva in Svizzera. L’istanza mira a ottenere la disapplicazione della disciplina sulle controllate estere in Paesi a fiscalità privilegiata, sostenendo che non vi sia localizzazione di redditi in Stati black list e che la società svolga in Svizzera un’effettiva attività commerciale principale.
Quadro fattuale rappresentato dall’istante
ALFA afferma di controllare BETA indirettamente attraverso la catena partecipativa che passa per la società olandese ALFAy e per la società tedesca BETAax. In particolare:
- ALFA detiene il controllo diretto e totalitario di ALFAy;
- ALFAy controlla al 50,93% BETAax;
- BETAax detiene l’intero capitale di BETA;
- BETA è stata costituita nel 2004 come società di capitali a responsabilità limitata, interamente partecipata da BETAax.
Secondo l’istanza, BETA ha per oggetto la raccolta di capitali di terzi per finanziare le società del gruppo BETAx, con facoltà di svolgere attività affini, connesse e di acquisire partecipazioni in imprese aventi oggetto analogo. La società avrebbe sede in Svizzera in quanto “società mista”, cioè società di amministrazione che opera quasi esclusivamente all’estero e beneficia di un regime fiscale agevolato cantonale e municipale, mentre in Germania il medesimo reddito sarebbe tassato ordinariamente con aliquota complessiva di circa il 26%.
Regime fiscale rilevante e natura del rapporto con la Svizzera
L’Agenzia richiama il D.M. 21 novembre 2001, articolo 3, comma 1, n. 14, che considera la Svizzera Stato a regime fiscale privilegiato con riferimento a talune categorie di società non soggette a imposte cantonali e municipali, nonché il comma 2 dello stesso articolo per i regimi agevolati analoghi. Nel caso concreto, BETA è qualificata come società mista, con sede di direzione effettiva in Svizzera, e quindi astrattamente rientrante nella disciplina CFC dell’articolo 167 TUIR.
Applicazione della disciplina CFC e verifiche sulle esimenti
La risoluzione ribadisce che l’articolo 167 TUIR si applica quando un soggetto residente in Italia controlla, direttamente o indirettamente, un’impresa, società o ente residente o localizzato in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Tuttavia, il soggetto residente può evitare l’applicazione dimostrando alternativamente:
- lo svolgimento di un’effettiva attività industriale o commerciale, come attività principale, nello Stato di insediamento;
- l’assenza dell’effetto di localizzare redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata.
Sul primo profilo, l’Agenzia nega la sussistenza dell’esimente di cui alla lettera a) del comma 5, perché l’attività in Svizzera non si avvale di una struttura organizzativa idonea. In particolare, BETA non ha dipendenti in Svizzera e non dispone di un’organizzazione adeguata per la gestione dei pagamenti, il calcolo degli interessi sui finanziamenti e la tenuta della contabilità; inoltre, gli amministratori svizzeri non percepiscono compensi da BETA e risultano dipendenti di altre società del gruppo.
Valutazione dell’esimente di cui all’art. 167, comma 5, lett. b), TUIR
L’Agenzia passa quindi a esaminare la seconda esimente, relativa al fatto che dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata. A tal fine vengono richiamati i seguenti elementi:
- il controllo indiretto della società tedesca BETA da parte dell’istante;
- la tassazione in Svizzera del reddito di BETA con aliquota federale dell’8,5% e tassazione cantonale e municipale privilegiata complessivamente pari al 10%;
- la tassazione integrale del medesimo reddito in Germania, Stato non incluso nella black list.
La risoluzione richiama la ratio della norma, diretta a evitare indebiti risparmi di imposta, e l’articolo 5, comma 3, del D.M. n. 429 del 2001, secondo cui rileva il fatto che i redditi del soggetto non residente siano prodotti in misura non inferiore al 75% in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata ed ivi tassati ordinariamente. Viene altresì ricordato che, secondo la prassi amministrativa citata, le ipotesi di disapplicazione del decreto sono esemplificative e non esaustive.
Doppia residenza fiscale e rilevanza della tassazione in Germania
La parte centrale della motivazione si fonda sulla circostanza che la società tedesca ha sede legale in Germania ma ha stabilito la sede di direzione effettiva in Svizzera, con conseguente doppia residenza fiscale. In base all’articolo 4, paragrafo 9, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Germania e Svizzera, la Germania può comunque assoggettare a imposizione i redditi della società, anche quelli prodotti in Svizzera, eliminando la doppia imposizione tramite scomputo delle imposte pagate in Svizzera, a condizione che l’imposta estera sia equiparabile a quella sui redditi d’impresa.
L’Agenzia osserva quindi che, nel caso concreto, il reddito prodotto in Svizzera dalla controllata è tassato sia in Svizzera sia in Germania. Ne consegue che dal possesso delle partecipazioni nella società elvetica non deriva l’effetto di localizzare i redditi nello Stato a fiscalità privilegiata, purché l’intero utile prodotto dalla sede di direzione effettiva svizzera sia soggetto in Germania a tassazione ordinaria in modo continuativo e sistematico.
Esito dell’interpello e limiti della risposta
Sulla base dei fatti rappresentati e della documentazione prodotta, l’Agenzia delle Entrate accoglie la disapplicazione della disciplina CFC ai sensi dell’art. 167, comma 5, lett. b), TUIR, limitatamente ai redditi conseguiti nell’esercizio 2006 dalla sede di direzione effettiva svizzera della società controllata BETA, con sede legale in Germania.
La risposta è espressamente subordinata:
- alla veridicità delle informazioni fornite e dei documenti esibiti;
- alla circostanza che l’intero utile prodotto in Svizzera sia integralmente assoggettato a tassazione ordinaria in Germania in modo continuativo e sistematico.
La risoluzione precisa infine che la validità della risposta è circoscritta ai redditi del periodo d’imposta 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2006 e ai periodi successivi in cui permangano i medesimi presupposti di fatto e di diritto. Viene inoltre chiarito che la risposta non riguarda l’esame dei presupposti della residenza fiscale di cui all’art. 73, comma 3, TUIR.
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