Risoluzione n. 378 del 17/12/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione n. 378/E del 17 dicembre 2007 chiarisce che i rimborsi delle spese scolastiche erogati da ALFA Italia S.p.A. al dipendente trasferito in Italia non concorrono al reddito di lavoro dipendente, perché rientrano nell’art. 51, comma 2, lettera f-bis), del TUIR, a condizione che riguardino una generalità o categoria di dipendenti e siano documentati.
Trattamento fiscale dei rimborsi spese per istruzione dei figli del dipendente estero trasferito in Italia
Trattamento fiscale dei rimborsi per istruzione dei figli del dipendente trasferito
La Risoluzione n. 378/E del 17 dicembre 2007 riguarda il trattamento fiscale dei rimborsi spese riconosciuti da ALFA Italia S.p.A. a un dipendente estero trasferito in Italia per l’istruzione dei figli. Il documento esamina se tali somme debbano concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente oppure possano beneficiare dell’esclusione prevista dal TUIR.
Quesito posto dalla società
ALFA Italia S.p.A., società appartenente a un gruppo multinazionale, rappresenta che il gruppo ha adottato una policy uniforme per i trasferimenti internazionali dei dipendenti. Nell’ambito di tale policy, al dipendente trasferito nello Stato di destinazione viene riconosciuto, a titolo di incentivo, il rimborso delle spese scolastiche sostenute per i figli. Nel caso specifico, la società si impegna a rimborsare:
- il costo dell’asilo nido o della scuola materna;
- il costo delle scuole elementari, medie e superiori.
La società chiede quindi se tali rimborsi, erogati al dipendente trasferito in Italia, concorrano o meno alla formazione del reddito imponibile.
Soluzione interpretativa proposta dall’istante
L’istante riteneva che il rimborso delle spese connesse all’istruzione dei figli potesse rientrare nell’articolo 51, comma 2, lettera f), del TUIR e che, conseguentemente, non fosse soggetto a tassazione in capo al dipendente.
Valutazione della Direzione
La Direzione esclude la pertinenza del richiamo alla lettera f) dell’art. 51 del TUIR, evidenziando che la norma, nella formulazione vigente prima del 1° gennaio 2000, comprendeva sia le erogazioni per finalità sociali sia l’utilizzo delle relative opere e servizi. Con il d.lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, la disciplina è stata però distinta in due disposizioni autonome:
- la lettera f), riferita alle erogazioni in natura di beni e servizi di utilità sociale;
- la lettera f-bis), riferita alle erogazioni in denaro per finalità di educazione e istruzione.
Poiché nel caso esaminato si tratta di somme erogate dal datore di lavoro a titolo di rimborso spese, il riferimento corretto è dunque la lettera f-bis) dell’art. 51, comma 2, TUIR.
Ambito applicativo dell’art. 51, comma 2, lettera f-bis)
La Risoluzione richiama la circolare n. 238/E del 22 dicembre 2000, secondo la quale l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente opera quando:
- i servizi o le somme siano destinati alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti;
- il datore di lavoro eroghi direttamente le somme oppure rimborsi l’onere sostenuto dal dipendente;
- il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione che comprovi l’utilizzo delle somme in coerenza con le finalità per le quali sono state corrisposte.
La stessa circolare precisa inoltre che il richiamo all’art. 12 TUIR serve solo a individuare i familiari considerati dalla norma, ossia il coniuge, i figli e le altre persone indicate dall’art. 433 c.c., e non richiama le condizioni di familiare fiscalmente a carico.
Applicazione al caso concreto
Nel caso specifico, il dipendente trasferito presso ALFA Italia S.p.A. non usufruisce di strutture aziendali o convenzionate, ma ottiene il rimborso delle spese direttamente sostenute per la frequenza dei figli ad asili nido, scuole materne e scuole bilingue.
La Direzione ritiene che i dipendenti cosiddetti “expatriates” o “assignees” possano costituire una categoria omogenea di dipendenti, in quanto destinatari di un trattamento uniforme indipendentemente dal Paese di provenienza o di destinazione. Viene richiamata, a supporto, la circolare n. 326/E del 1997, secondo cui l’espressione generalità o categorie di dipendenti comprende gruppi omogenei di lavoratori, ad esempio tutti i dirigenti o tutti i dipendenti con una certa qualifica.
La Risoluzione osserva inoltre che nella lettera f-bis) rientrano anche le somme corrisposte per assegni, premi e sussidi per fini di studio a favore dei familiari indicati nell’art. 12 del TUIR.
Conclusione
La conclusione è che l’assegno o rimborso di studio destinato a coprire le spese scolastiche dei figli o familiari del dipendente rientra nell’art. 51, comma 2, lettera f-bis), del TUIR e non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, purché ricorrano i presupposti della generalità o categoria di dipendenti e sia conservata la documentazione comprovante la finalità delle somme erogate.
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