Cassazione Penale, Sentenza n. 42495/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza di condanna per guida in stato di ebbrezza (fatto del 9.04.2017) deducendo la nullità degli accertamenti alcolemici per omesso avviso preventivo ex art. 114 disp. att. c.p.p. sulla facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; il ricorrente contestava la mancanza di prova dell'avviso e la tardiva verbalizzazione (verbale sottoscritto cinque giorni dopo), chiedendo l'assoluzione per inutilizzabilità degli esami ematici (avendo altresì rinunciato alla prescrizione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure in larga parte ricostruzioni di fatto non proponibili in cassazione e aspecifiche rispetto alla motivazione della Corte d'appello di Milano. La Corte ha confermato che la Corte territoriale ha correttamente valutato la deposizione dell'agente operante, ritenendo provato che l'imputato era stato avvisato della facoltà di farsi assistere prima del trasporto in ospedale e che vi fu consenso al prelievo. In ogni caso è stato riaffermato il principio secondo cui il risultato dell'analisi sul prelievo ematico è atto irripetibile e utilizzabile se l'avviso è stato formalizzato prima dell'esecuzione delle analisi, anche se successivamente alla materiale effettuazione del prelievo. Di conseguenza resta confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 186 D.Lgs. 285/1992 (tasso alcolemico 2,54 g/l, con aggravante di incidente) e la Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
Codice della Strada, art. 186 D.Lgs. 285/1992
art. 186 comma 1 lett. c), comma 2-bis e comma 2-sexies
Disciplina la fattispecie di guida in stato d'ebbrezza; qui applicata per tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e con aggravante per avere causato un incidente; costituisce la base normativa che legittima gli accertamenti alcolemici anche ai fini penali.
Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 114
art. 114 disp. att. c.p.p.
Imposta l'obbligo di avvertire della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia prima degli accertamenti; la Corte ha ritenuto che l'avviso possa essere provato mediante deposizione dell'agente operante e che l'avviso formalizzato successivamente al prelievo ma prima delle analisi renda utilizzabile il risultato, trattandosi di atto (il risultato) irripetibile.
Codice di procedura penale, art. 356
Rilevato insieme all'art. 114 disp. att. circa la facoltà di farsi assistere; la giurisprudenza consente la prova dell'avviso tramite deposizione degli agenti ed esige motivazione rigorosa del giudice sulla completezza della testimonianza.
Costituzione, art. 13 comma 2
Richiamata per sottolineare la riserva di legge in materia di limitazione della libertà personale; la normativa speciale sull'accertamento alcolemico non richiede il preventivo consenso dell'interessato ai prelievi quando normativamente previsto per accertamenti stradali.
Disp. att. c.p.p., art. 173
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiamato come regola procedurale sulle censure e sulla sintesi delle doglianze nel ricorso per cassazione (richiesta di sintesi dei motivi nell'atto di cassazione).
Massime di principio
- La mancanza di trascrizione nel verbale dell'avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. non equivale automaticamente a nullità: l'avviso può essere provato mediante deposizione dell'agente operante, purché il giudice motivi sulla precisione e completezza della testimonianza.
- Il risultato dell'analisi del sangue è un atto irripetibile e può essere utilizzato se l'avviso al conducente è stato formalizzato prima dell'esecuzione delle analisi, anche se il prelievo materiale è avvenuto prima dell'avviso.
- Il consenso espresso al prelievo o la sua verbalizzazione tardiva non impediscono necessariamente l'utilizzabilità delle analisi quando la disciplina speciale (art. 186 C.d.S.) e la giurisprudenza permettono l'impiego delle prove ematiche per accertare il reato.
- Le censure che ricostruiscono fatti e valutazioni di prova già affrontati e motivati dal giudice di merito, senza specificità e confronto puntuale con la motivazione, sono frequentemente dichiarate inammissibili in Cassazione.
- In caso di ricorso inammissibile non privo di colpa, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42458/2024 del 20/11/2024
- Sentenza penale · 20 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42462/2024 del 20/11/2024
- Sentenza penale · 20 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42463/2024 del 20/11/2024
- Sentenza penale · 20 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42464/2024 del 20/11/2024
- Sentenza penale · 20 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42465/2024 del 20/11/2024
- Sentenza penale · 20 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42466/2024 del 20/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →