Cassazione Civile, Ordinanza n. 31624/2024 del 09/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia riguardava avvisi di accertamento/liquidazione IMU e TASI per gli anni d’imposta 2012-2016 relativi a un compendio immobiliare adibito ad attività didattica da una congregazione religiosa. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l’esenzione per immobili destinati a attività didattiche svolte con modalità non commerciali, valorizzando: la natura di ente non commerciale della congregazione, l’entità delle rette scolastiche ritenute inferiori ai parametri ministeriali, la qualificazione di scuola paritaria e la destinazione dell’immobile all’istruzione senza fine di lucro. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi ex art. 360, n. 3, c.p.c.: (1) violazione dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 e dell’art. 4, comma 3, lett. c), d.m. n. 200/2012, nonché dell’art. 2967 c.c., perché il giudice d’appello avrebbe fondato l’esenzione su parametri estranei al dato normativo, come la nota MIUR e il confronto con il costo medio del servizio, attribuendo rilievo a rette solo "inferiori" alla media anziché simboliche; (2) ulteriore violazione delle medesime norme per avere ritenuto rilevante la finalità sociale dell’attività didattica e la circostanza che il servizio soddisfacesse bisogni primari non adeguatamente coperti dal pubblico, elementi ritenuti irrilevanti ai fini della qualificazione non commerciale dell’attività, specie perché le rette sarebbero in linea con il mercato e quindi in concorrenza con altre strutture educative.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Comune, ritenendo fondati i motivi di censura. Ha affermato che l’esenzione IMU/TASI per attività didattiche spetta solo se l’attività è svolta con modalità non commerciali e che, per il relativo accertamento, non sono decisivi né la natura paritaria della scuola né la mera finalità sociale dell’attività né il raffronto con parametri ministeriali astratti o con il costo medio nazionale del servizio. Ha chiarito che il corrispettivo deve essere davvero simbolico, cioè irrisorio e non sinallagmaticamente apprezzabile, e che la verifica va compiuta in concreto, considerando dati effettivi come il livello delle rette, i costi reali del servizio e gli eventuali finanziamenti ricevuti, con onere probatorio a carico di chi invoca l’esenzione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame del diritto all’esenzione e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
L’esenzione per gli immobili destinati ad attività didattiche spetta solo se l’attività è esercitata con modalità non commerciali; la finalità sociale dell’attività non basta da sola.
art. 4, comma 3, lett. c), d.m. n. 200/2012
Le attività didattiche sono non commerciali solo se svolte a titolo gratuito o dietro corrispettivi simbolici, tali da coprire soltanto una frazione del costo effettivo del servizio e non configurare un reale rapporto sinallagmatico.
art. 91-bis, comma 3, d.l. n. 1 del 2012, conv. in L. n. 27 del 2012
Il rinvio al d.m. n. 200/2012 impone di applicare il criterio normativo delle modalità non commerciali, non parametri amministrativi astratti difformi.
d.lgs. n. 23 del 2011
In materia IMU richiama il regime esentativo dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 nel testo compatibile con la disciplina successiva.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso denunciava violazione di legge e la Corte ha ritenuto le censure ammissibili perché dirette contro l’interpretazione della normativa e non contro una mera rivalutazione dei fatti.
art. 2967 c.c.
Il testo richiama l’onere probatorio a carico del contribuente che invoca l’esenzione, pur trattandosi verosimilmente di un richiamo normativo riportato nel ricorso.
decisione Commissione UE 19 dicembre 2012
Costituisce parametro di compatibilità dell’esenzione, da leggere insieme alla disciplina nazionale e ai criteri sul carattere non commerciale dell’attività.
sentenza Corte di giustizia UE 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16, C-663/16 e C-624/16
La disciplina dell’esenzione va applicata in modo compatibile con tale pronuncia, che ha confermato la decisione della Commissione limitatamente al mancato recupero degli aiuti di Stato.
Massime di principio
- L’esenzione fiscale per immobili destinati ad attività didattiche richiede non solo la destinazione dell’immobile a un’attività agevolata, ma anche che l’attività sia concretamente svolta con modalità non commerciali.
- La nozione di corrispettivo simbolico implica un importo irrisorio e meramente formale, non un semplice prezzo inferiore alla media di mercato o al costo medio nazionale del servizio.
- Ai fini della verifica del carattere non commerciale dell’attività didattica non sono decisivi né la qualificazione di scuola paritaria né la finalità sociale del servizio, se mancano elementi concreti sulla struttura economica dell’attività.
- I parametri contenuti in istruzioni o note ministeriali non possono prevalere sulla disciplina normativa e non possono sostituire la valutazione in concreto imposta dalla legge e dal regolamento di riferimento.
- Nel giudizio sull’esenzione grava sul soggetto che la invoca l’onere di dimostrare che le rette siano simboliche e che l’attività non sia svolta secondo logiche economiche; vanno valutati anche i finanziamenti pubblici o privati eventualmente percepiti.
- La verifica del carattere commerciale o non commerciale di un’attività deve essere compiuta con riferimento alle condizioni effettive del singolo ente e non mediante confronti astratti con valori medi nazionali o con dati generali di sistema.
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