Cassazione Penale, Sentenza n. 33954/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Messina del 04/11/2022 contestando: nullità della sentenza e vizio della motivazione (richiamando gli artt. 599-bis e 602, comma 1-bis c.p.p.) per il rigetto della richiesta congiunta di concordato; insufficiente motivazione e mancata prova degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e contestuale richiesta di riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 648 c.p. (ricettazione); e censura sulla dosimetria e sull'applicazione delle circostanze attenuanti ex artt. 133 e 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati, generici o non consentiti (riproposizione delle stesse critiche già decise in appello e mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello). Ha confermato che le valutazioni di merito effettuate in appello erano adeguatamente motivate e non sindacabili in cassazione in quella sede. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Invocato dalla ricorrente per dedurre nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e priva della necessaria specificazione per essere esaminata in cassazione
art. 602, comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamato nella contestazione sulla motivazione; la Corte ha ritenuto mancasse una precisa indicazione della norma violata e ha giudicato il motivo generico e manifestamente infondato
art. 648-bis cod. pen.
Norma sul delitto di riciclaggio: la ricorrente ne contestava la sussistenza (elementi oggettivo e soggettivo); la Corte ha ritenuto che tale censura fosse in sostanza un riesame del merito già deciso in appello e quindi non consentito in cassazione
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento agli obblighi motivazionali nel procedimento; la Corte ha ritenuto che le valutazioni applicative fossero adeguatamente motivate in appello e che la censura fosse generica
art. 648 cod. pen.
Richiesta dalla ricorrente come possibile riqualificazione (ricettazione); la Corte ha ritenuto la domanda di riqualificazione formulata in modo non convincente e apparentemente reiterativa delle stesse argomentazioni già respinte
art. 133 cod. pen.
Richiamato in relazione alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto la doglianza sulla dosimetria manifestamente infondata rispetto all'articolata motivazione di merito
art. 62-bis cod. pen.
Invocato in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato la valutazione di merito che aveva ammesso le attenuanti in misura comunque rideterminata
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Norma richiamata solo in ordine al rito del contraddittorio scritto per il trattamento del ricorso; il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi di tale disposizione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato riguardo ai limiti di motivazione che devono essere rispettati nell'esposizione dei motivi in cassazione; la Corte ha esplicitamente motivato i limiti della riproposizione dei medesimi motivi
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese e al versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa; la Corte ha condannato la ricorrente a pagare euro 3.000
Corte Cost. n.186 del 2000
Decisione richiamata in riferimento ai profili di colpa correlati alla dichiarazione di inammissibilità; utilizzata come parametro interpretativo per la valutazione della sanzione pecuniaria
Massime di principio
- La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi che si limitano a riproporre, in termini generici, contestazioni di merito già esaminate e motivatamente respinte in sede di appello
- Le doglianze sulla insufficienza o contraddittorietà della motivazione devono indicare con precisione la norma violata e i punti specifici di illogicità per essere esaminabili in cassazione; le censure generiche sono inammissibili
- La contestazione della sussistenza degli elementi del reato (es. riciclaggio vs. ricettazione) in assenza di un rapporto critico puntuale con la motivazione di merito configura spesso un riesame del fatto non consentito in sede di legittimità
- Le questioni di dosimetria della pena e di concessione delle attenuanti sono sindacabili in Cassazione solo se emerge un evidente vizio di motivazione o errore di diritto; valutazioni articolate di merito adeguatamente motivate sono difficilmente riformabili
- In caso di ricorso inammissibile per colpa la Corte può applicare sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.; pertanto occorre valutare la fondatezza e la specificità delle censure prima di proporre ricorso per cassazione
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