Sentenza n. 4603/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l’annullamento - del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, recante “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale per anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - dell’accordo rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano in data 14 settembre 2022, nonché di quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; - della determinazione n. 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 della Regione Piemonte, avente ad oggetto “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali, atti di definizione dei tetti di spesa e determinazione regionale recante l'individuazione dell'impresa e degli importi dovuti a titolo di ripiano per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, le intese della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni del settembre 2022 e la determinazione della Regione Piemonte del 14 dicembre 2022, con la quale sono stati approvati gli elenchi delle aziende soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e sono stati individuati gli importi dovuti. Il testo non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di avere versato il 25 per cento degli importi richiesti, avvalendosi della disciplina sopravvenuta prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La disciplina sopravvenuta consente alle aziende fornitrici di estinguere gli obblighi relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali o provinciali, ma prevede che la cessazione della materia del contendere sia dichiarata soltanto dopo la comunicazione al TAR, da parte della Regione o della Provincia autonoma interessata, del provvedimento di accertamento dell'avvenuto pagamento. Poiché la Regione Piemonte non aveva comunicato tale provvedimento, non ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, la dichiarazione della ricorrente di avere effettuato il pagamento ha consentito al Collegio di desumere la sopravvenuta carenza di interesse a una decisione sul merito. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità delle questioni sostanziali e processuali.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...].
Il versamento del 25 per cento degli importi dovuti estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tali obblighi. La cessazione della materia del contendere richiede, però, la comunicazione al TAR del provvedimento regionale o provinciale di accertamento dell'avvenuto pagamento.
art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
La disciplina richiamata costituisce il fondamento degli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e dei provvedimenti regionali di individuazione delle aziende e degli importi dovuti.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha consentito la trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando una disciplina sopravvenuta estingue l'obbligazione sostanziale oggetto del giudizio subordinandone l'effetto all'accertamento amministrativo del pagamento, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo dopo la comunicazione al giudice del provvedimento di accertamento previsto dalla legge.
- La dichiarazione della parte di avere adempiuto all'obbligazione può comunque determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul merito, anche se non è ancora possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere per la mancata comunicazione dell'accertamento amministrativo.
- La sopravvenuta carenza di interesse comporta l'improcedibilità del ricorso e non una pronuncia di merito sulla legittimità degli atti impugnati.
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