Sentenza del 23/03/2018 n. 7606 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni relativo alle imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate alla sentenza del Tribunale di Salerno che aveva sciolto una comunione immobiliare e assegnato l'intero complesso a uno dei condividenti, con obbligo di pagamento agli altri della somma corrispondente al valore delle rispettive quote. Sostenevano che la sentenza avesse natura meramente divisoria e dichiarativa, poiché ciascun condividente aveva ricevuto il valore della propria quota senza conguagli o attribuzioni eccedenti. Di conseguenza, non avrebbe dovuto applicarsi l'imposizione propria degli atti traslativi prevista dall'art. 34 del D.P.R. n. 131 del 1986, ma l'aliquota dell'1% prevista per gli atti di divisione. Contestavano inoltre la motivazione dell'avviso, la qualificazione dell'imposta e la responsabilità della società, ritenuta estranea alla vicenda divisionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza di divisione avesse attribuito ai condividenti il valore delle rispettive quote di diritto, senza conguagli e senza attribuzioni eccedenti. In tale situazione la divisione conserva natura dichiarativa e non costituisce, neppure parzialmente, un trasferimento imponibile con l'aliquota degli atti traslativi. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario dei contribuenti e annullando, in sostanza, la pretesa tributaria contestata. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre l'Amministrazione soccombente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.600, oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 3 della Tariffa, parte prima
Aliquota dell'1% per gli atti di divisione
La divisione, quando le porzioni assegnate corrispondono alle quote di diritto dei condividenti, ha natura dichiarativa ed è assoggettata all'imposta proporzionale dell'1% prevista per gli atti divisori.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 34, comma 1
La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente
L'assegnazione divisoria diventa assimilabile a una vendita soltanto nella misura in cui il valore dei beni attribuiti superi la quota di diritto spettante al condividente. Se non vi è eccedenza, non si applica l'imposta propria dei trasferimenti.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20
Richiamato dai ricorrenti nell'ambito della qualificazione giuridica dell'atto sottoposto a registrazione; la questione è stata assorbita dopo l'accoglimento del motivo principale sulla natura divisoria dell'operazione.
Codice civile, art. 720
In caso di beni indivisibili o non comodamente divisibili, il bene può essere assegnato a uno dei condividenti con attribuzione agli altri di una somma corrispondente al valore delle loro quote. Tale pagamento non implica necessariamente una vendita o un trasferimento imponibile, se rappresenta esattamente il valore della quota di diritto.
Massime di principio
- Per stabilire il trattamento fiscale di una divisione occorre confrontare il valore della quota di diritto spettante a ciascun condividente con il valore della porzione concretamente assegnata.
- La divisione mantiene natura dichiarativa e beneficia del regime proprio degli atti divisori quando ogni condividente riceve beni o denaro di valore corrispondente alla propria quota.
- L'assegnazione dell'intero bene indivisibile a un solo condividente non costituisce automaticamente una vendita: vi è un trasferimento fiscalmente rilevante solo per l'eventuale eccedenza rispetto alla quota spettante.
- Il conguaglio in denaro, se serve soltanto a compensare il condividente non assegnatario per il valore della sua quota, non determina da solo l'applicazione dell'imposta proporzionale di trasferimento.
- L'Amministrazione finanziaria deve valutare l'intero compendio oggetto della divisione e dimostrare l'eventuale eccedenza della quota assegnata rispetto alla quota di diritto prima di applicare il regime fiscale degli atti traslativi.
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