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Sentenza

Sentenza del 09/03/2018 n. 2758 - Comm. Trib. Prov. Catania

Cartella di pagamento - notifica a mezzo PEC - .pdf - non conforme - nullità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta e la cartella di pagamento è stata annullata, poiché l'Agente della riscossione non ha dimostrato la conformità del documento informatico notificato tramite PEC all'originale. La notifica del semplice file .pdf, privo di attestazione di conformità, è stata quindi ritenuta invalida o comunque inidonea a provare correttamente la trasmissione dell'atto.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità della cartella di pagamento notificata tramite posta elettronica certificata. In particolare, il documento era stato trasmesso in formato .pdf, ma l'Agente della riscossione non aveva fornito l'attestazione di conformità del file rispetto all'originale. Secondo la contestazione, il file costituiva una mera copia informatica digitale e, senza prova della sua conformità, non era possibile verificare che il documento notificato fosse identico all'atto originale.

Norme richiamate

  • Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973

    La disposizione disciplina la notificazione della cartella di pagamento. Nel caso esaminato, è stata interpretata nel senso che, quando la cartella è notificata tramite PEC, l'Agente della riscossione deve poter dimostrare che il documento informatico trasmesso corrisponde all'originale.

  • Giurisprudenza: CTR Campania n. 9464/2017

    La pronuncia è richiamata a sostegno dell'orientamento secondo cui la trasmissione via PEC di un file .pdf non accompagnato da idonea attestazione di conformità non consente di provare l'identità tra la copia informatica notificata e l'originale della cartella.

Massime di principio

  • Quando un atto tributario viene notificato via PEC mediante un file informatico, non è sufficiente dimostrare il mero invio del messaggio: occorre anche provare che il documento allegato sia conforme all'originale, secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.
  • La semplice presenza di un file .pdf non garantisce, da sola, l'autenticità e l'integrità dell'atto notificato; in assenza di attestazione o di altri elementi probatori idonei, il contribuente può contestarne la validità.
  • L'onere di dimostrare la conformità dell'atto notificato grava sull'Agente della riscossione quando il contribuente contesta l'identità tra il documento ricevuto e l'originale.
  • L'assenza di prova della conformità può comportare l'invalidità della notificazione e l'annullamento della cartella, soprattutto se non risultano ulteriori elementi idonei a dimostrare con certezza il contenuto dell'atto originario.
  • La questione deve comunque essere valutata alla luce della disciplina vigente al momento della notifica e delle modalità concrete con cui l'atto è stato formato, firmato e trasmesso.

Testo integrale

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