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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44633/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Palermo che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Nania per un periodo di ventiquattro giorni trascorsi in regime di affidamento in prova ai servizi sociali (misura alternativa alla detenzione) a seguito di cumulo di più condanne. Il ricorrente deduce violazione di legge e invoca il precedente di Sez. 3, n. 43550/2016 (Balkoci), sostenendo che l'affidamento in prova sia equiparabile alle altre modalità di espiazione della pena e quindi indennizzabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il precedente citato (Balkoci 2016) sia rimasto isolato e sia stato superato da una linea giurisprudenziale consolidata (Sez. 4, n. 35705/2018 Pallitta e Sez. 4, n. 39766/2019 Cappadona) secondo la quale l'affidamento in prova ai servizi sociali è una misura alternativa che non comporta privazione della libertà personale e pertanto non è indennizzabile ai fini dell'equa riparazione per ingiusta detenzione. Per l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente e al pagamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Sez. 3, n. 43550 del 08/07/2016 (Balkoci)

    In tema di riparazione per ingiusta detenzione, è indennizzabile anche il periodo trascorso, senza avervi dato (o concorso a darvi) causa per dolo o colpa grave, in affidamento in prova al servizio sociale, trattandosi di misura alternativa equiparabile alle altre modalità di espiazione della pena detentiva

    Affidamento in prova equiparato alle modalità di espiazione della pena detentiva e quindi indennizzabile (orientamento isolato)

  • Sez. 4, n. 35705 del 20/06/2018 (Pallitta)

    In tema di riparazione per ingiusta detenzione, non è indennizzabile la pena espiata in regime di affidamento in prova al servizio sociale, trattandosi di misura alternativa non implicante privazione della libertà personale

    L'affidamento in prova è considerato misura alternativa che non comporta privazione della libertà personale e pertanto esclude il diritto all'indennizzo

  • Sez. 4, n. 39766 del 23/05/2019 (Cappadona)

    Conferma la linea secondo cui l'affidamento in prova non dà diritto all'indennizzo; contribuisce a chiarire che il precedente Balkoci è rimasto isolato

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero in Cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per valutare la responsabilità del ricorrente in ordine all'inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna alle spese salvo assenza di colpa

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000

    Richiamata in relazione al principio sull'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e le sue conseguenze sulle spese

Massime di principio

  • L'affidamento in prova ai servizi sociali è generalmente considerato una misura alternativa alla detenzione che non implica privazione della libertà personale e, secondo la giurisprudenza prevalente, non dà diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione.
  • Un precedente favorevole all'indennizzo (come Balkoci 2016) può risultare isolato e superato: è essenziale fondare il ricorso su orientamenti giurisprudenziali consolidati o su argomentazioni che dimostrino l'equivalenza sostanziale con la detenzione.
  • Per ottenere riparazione in situazioni simili occorre dimostrare elementi che rendano l'affidamento effettivamente equivalente a una privazione della libertà (restrizioni non previste, effetti coercitivi sostanziali) oppure provare dolo o colpa grave nella determinazione della misura.
  • Proporre un ricorso senza solide basi giurisprudenziali espone al rischio di inammissibilità e alla condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie; valutare il rischio processuale prima di impugnare.
  • Se si vuole contrastare l'orientamento prevalente è preferibile cercare un coordinamento di pronunce più recenti o invocare profili costituzionali/di illegittimità del provvedimento che disponga l'affidamento.
  • In sede di consulenza preventiva, verificare se il periodo contestato abbia comportato effettive limitazioni della libertà personale e raccogliere prove specifiche (misure di controllo, obblighi restrittivi, effetti pratici) per sostenere la richiesta di indennizzo.

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