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Ordinanza

Ordinanza n. 623/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 00357/2026, resa tra le parti, comunicata in data 16/01/2026, con cui il Tar Lazio (Sezione Quarta), ad esito della Camera di Consiglio del 14 gennaio 2026 nell'ambito del ricorso R.G. n. 15353/2025, ha respinto l'istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati, e per l'effetto per la sospensione: - del Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) n. R.0001268 del 25/09/2025; - della nota prot. 29412 del 04/09/2025 del MIMIT; - del verbale del 09/09/2025 MIMIT; - della nota prot. 30593 del 12/09/2025 del MIMIT; - della nota prot. 36118 del 22/10/2025 del MIMIT; nonché, per l'effetto e in via derivata: - del Decreto Direttoriale MIMIT n. 1275 del 26/09/2025, comunicato in data 27/09/2025; - Nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente e consequenziale;

Giustizia amministrativa202600886

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione IV, che aveva respinto la domanda di sospensione degli atti ministeriali e regionali connessi alla cancellazione dall’elenco CNCU

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (associazioni consumatori)

Prevale il privato

La controversia

Le associazioni dei consumatori hanno appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la richiesta di sospensione di una serie di atti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tra cui il decreto direttoriale del 25 settembre 2025, nonché di atti regionali e conseguenti. La controversia cautelare riguarda la cancellazione dall’elenco CNCU. Gli appellanti hanno prospettato, secondo quanto emerge dall’ordinanza, la sussistenza dei presupposti per la sospensione degli atti ministeriali, contestando in particolare i profili relativi al rispetto della rappresentatività e all’adeguatezza della documentazione prodotta. Il giudice ha inoltre rilevato l’esistenza di eccezioni preliminari concernenti gli atti regionali, da esaminare nella fase di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR Lazio, ha accolto l’istanza cautelare di primo grado limitatamente agli atti ministeriali impugnati. Ha ritenuto sussistenti i necessari presupposti cautelari con riferimento a tali atti e ha riconosciuto il periculum in mora derivante dalla cancellazione dall’elenco CNCU, soprattutto per i possibili effetti di revoca di finanziamenti e risoluzione di convenzioni. Il Collegio ha tuttavia ritenuto necessario approfondire nella sede di merito, anche con riguardo alle eccezioni preliminari sugli atti regionali, le questioni relative alla rappresentatività e all’adeguatezza della documentazione prodotta. Ha disposto la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese del doppio grado della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello contro le ordinanze cautelari; il Consiglio di Stato ha esaminato l’impugnazione dell’ordinanza cautelare del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, nell’accogliere la domanda cautelare, di fissare sollecitamente l’udienza di merito; il Consiglio di Stato ha ordinato la trasmissione dell’ordinanza al TAR per tale fissazione.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, il giudice può riformare l’ordinanza del TAR e accogliere la sospensione degli atti impugnati quando ravvisi i necessari presupposti cautelari, anche se ritenga necessario un ulteriore approfondimento delle questioni nella fase di merito.
  • La cancellazione da un elenco amministrativo può integrare il periculum in mora quando sia idonea a produrre, nelle more del giudizio, conseguenze concrete quali la revoca di finanziamenti o la risoluzione di convenzioni.
  • L’accoglimento cautelare può essere limitato agli atti ministeriali impugnati, mentre le questioni relative ad atti regionali e alle eccezioni preliminari possono essere riservate all’approfondimento del giudizio di merito.
  • Quando accoglie una domanda cautelare e ravvisa la necessità di un rapido approfondimento definitivo, il giudice può ordinare la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareDecisione e riti specialiAutorizzazione paesaggistica
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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