Ordinanza n. 433/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale recante ordine di immediata sospensione dei lavori, diffida a non proseguire le attività demolitorie, divieto di accesso all'area e di rimozione delle macerie, impugnata con motivi aggiunti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano impugnato in via principale l'ordinanza comunale di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive, dell'area di sedime e dell'area di pertinenza, nonché gli atti connessi, inclusi l'ordinanza di demolizione, il verbale di accertamento dell'inottemperanza e gli atti di immissione in possesso. Con motivi aggiunti hanno impugnato una successiva nota comunale che ordinava l'immediata sospensione dei lavori, diffidava dal proseguire le attività demolitorie, vietava l'accesso all'area e la rimozione delle macerie, deducendo che tale atto mutuasse i vizi dell'ordinanza di acquisizione e fosse inoltre contrario al decreto cautelare presidenziale che aveva sospeso l'immissione in possesso dell'area da parte del Comune. La domanda cautelare relativa ai motivi aggiunti è stata esaminata ai sensi dell'art. 55 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti. Il Collegio ha ritenuto carente il periculum in mora, senza esaminare il fumus boni iuris delle censure. La nota impugnata si limitava infatti a sospendere le attività demolitorie e la rimozione delle macerie nell'area già interessata dall'ordinanza di acquisizione, senza produrre effetti ulteriori rispetto a quelli già derivanti da tale ordinanza, per la quale era stata già accordata tutela cautelare. I ricorrenti non avevano allegato uno specifico pregiudizio grave e irreparabile ulteriore e diverso da quello già valutato con riferimento all'ordinanza di acquisizione. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della natura delle questioni e della loro stretta connessione con la precedente domanda cautelare.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive, dell'area di sedime e dell'area di pertinenza
La norma è richiamata quale base dell'ordinanza comunale di acquisizione gratuita, ma la presente ordinanza cautelare non definisce la legittimità dell'acquisizione.
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede anche l'allegazione e la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; quando l'atto impugnato non produce effetti ulteriori rispetto a quelli già considerati e cautelati, occorre indicare uno specifico pregiudizio ulteriore e diverso.
Massime di principio
- La domanda cautelare deve essere respinta per difetto di periculum in mora quando l'atto impugnato non determina effetti ulteriori rispetto a quelli già prodotti da un precedente provvedimento oggetto di tutela cautelare e il ricorrente non allega uno specifico pregiudizio grave e irreparabile ulteriore e diverso.
- In presenza di un difetto di periculum in mora, il giudice può respingere la domanda cautelare senza procedere alla valutazione del fumus boni iuris delle censure dedotte.
- La stretta connessione dell'atto impugnato con un precedente provvedimento già cautelato non comporta, di per sé, la concessione di una nuova misura cautelare: è necessario dimostrare l'autonoma attitudine lesiva dell'atto e un pregiudizio cautelabile distinto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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