Cassazione Civile, Ordinanza n. 40874/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
L'investitore aveva convenuto in giudizio la banca chiedendo, in via principale, la declaratoria di nullità del contratto di piano finanziario strutturato "My Way", che prevedeva versamenti mensili per 30 anni da reinvestire in strumenti finanziari diversi con garanzia assicurativa, e, in subordine, la risoluzione del rapporto con condanna alla restituzione delle somme versate, al risarcimento dei danni e agli accessori. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello ritenendo, da un lato, non fondata la doglianza sulla violazione dell'art. 30 t.u.f. perché nel prospetto informativo del fondo d'investimento era previsto il diritto di recesso, e, dall'altro, inammissibili i motivi di merito per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione delle norme del t.u.f. e dell'art. 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale considerato sufficiente, ai fini dell'obbligo informativo sul recesso nei contratti fuori sede, una clausola contenuta solo nel prospetto di uno degli strumenti del piano e non nel modulo contrattuale complessivo; 2) violazione degli artt. 116, 215 e 216 c.p.c. per avere attribuito efficacia probatoria a documenti prodotti in copia e disconosciuti, nonostante la mancata produzione degli originali e la mancata sottoscrizione dell'investitore; 3) violazione dell'art. 1322 c.c. per non avere accertato la nullità del contratto per difetto di meritevolezza, essendo il piano caratterizzato da lunga indisponibilità delle somme, assenza di interessi e utilizzo di prodotti finanziari e strumenti di garanzia a favore della banca.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il contratto "My Way" costituisce un contratto atipico unitario, formato da operazioni strettamente collegate e avente causa unica; pertanto, la clausola sul diritto di recesso contenuta nel prospetto informativo relativo a uno degli strumenti finanziari del piano era idonea a soddisfare l'obbligo informativo previsto dall'art. 30 t.u.f. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, precisando che il disconoscimento della conformità di una fotocopia all'originale, in mancanza di produzione dell'originale, non comporta inutilizzabilità del documento ma impone al giudice di verificarne la conformità sulla base degli elementi di prova disponibili; inoltre, la mancanza di sottoscrizione non esclude l'utilizzabilità se il documento è allegato a contratto validamente sottoscritto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non attinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva deciso sull'inammissibilità dei motivi di appello per difetto di specificità, mentre il ricorrente aveva censurato solo il merito della meritevolezza del contratto, senza contestare specificamente la statuizione processuale ex art. 342 c.p.c. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 30 d.lgs. n. 58/1998
nel collocamento fuori sede il diritto di recesso del risparmiatore deve risultare adeguatamente informato; nel caso di piano finanziario unitario la clausola inserita nel prospetto relativo a uno degli strumenti collegati può valere per l'intero piano, se gli strumenti sono funzionalmente connessi
art. 1 d.lgs. n. 58/1998
comma 5; comma 6, lett. c)
il piano finanziario strutturato è qualificato come servizio di investimento e non come mero servizio accessorio
art. 116 c.p.c.
non vi è violazione se il giudice di merito valuta i documenti secondo il proprio prudente apprezzamento e gli elementi di prova disponibili
art. 215 c.p.c.
la contestazione della fotocopia non determina automaticamente l'inutilizzabilità del documento
art. 216 c.p.c.
in mancanza dell'originale il giudice può comunque accertare la conformità della copia agli atti
art. 2719 c.c.
il disconoscimento della conformità della copia all'originale non comporta di per sé inutilizzabilità, ma richiede una verifica giudiziale della conformità
art. 1322 c.c.
la censura sulla meritevolezza del contratto non è esaminabile se non colpisce la ratio decidendi della declaratoria di inammissibilità dell'appello
art. 342 c.p.c.
l'appello deve contenere motivi specifici; la loro carenza determina inammissibilità
Massime di principio
- Un contratto finanziario complesso, composto da operazioni tra loro indissolubilmente collegate, va qualificato come contratto unitario e atipico; la verifica della liceità e della disciplina applicabile deve avere riguardo alla causa complessiva e non alle singole componenti isolate.
- Nel caso di contratti di investimento conclusi fuori sede, l'obbligo informativo sul diritto di recesso è rispettato se la relativa clausola è contenuta nella documentazione contrattuale riferita a uno degli strumenti finanziari che, per connessione funzionale, compongono il regolamento negoziale unitario.
- Il disconoscimento della conformità di una fotocopia all'originale non comporta automatica inutilizzabilità del documento quando l'originale non sia prodotto; il giudice deve comunque verificare la conformità della copia in base agli elementi probatori disponibili in atti.
- La mancata sottoscrizione di un documento non ne implica necessariamente l'inutilizzabilità, quando esso risulti allegato a un contratto validamente sottoscritto e sia inserito nel complessivo regolamento negoziale.
- In cassazione, la censura deve essere specificamente diretta contro la ratio decidendi della sentenza impugnata; deduzioni che attaccano solo il merito senza confrontarsi con la ragione processuale della decisione sono inammissibili.
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