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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26000/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la parziale riforma della sentenza di primo grado sostenendo, sotto il profilo di errata applicazione della legge penale, inosservanza di norma processuale e motivazione illogica/contraddittoria, che non aveva violato la misura preventiva della sorveglianza speciale (o comunque non aveva dolo di violarla) e che, al più, si sarebbe trattato di comportamento colposo per non aver avvertito le forze di polizia dell'anticipo del suo rientro dal negozio di Piedimonte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che il controllo di polizia alle ore 19:40 riguardò la mera constatazione dell'assenza dell'imputato dal luogo di lavoro, senza che fossero svolti accertamenti ulteriori sulla effettiva ubicazione dell'imputato (se fosse rientrato nel Comune di Cellole o si fosse recato altrove). Poiché l'autorizzazione a recarsi al lavoro nelle fasce orarie indicate non obbligava all'effettivo utilizzo di tali fasce e l'assenza dal negozio non prova di per sé l'allontanamento dal Comune, mancavano elementi probatori sufficienti della violazione. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p., perché il fatto non sussiste.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato nel capo di motivazione del ricorso per i limiti di esposizione del motivo

    norma che disciplina i limiti di specificazione dei motivi in Cassazione; qui il ricorso è stato ammesso nei limiti strettamente necessari previsti dalla norma

  • art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.

    utilizzato per annullare senza rinvio la sentenza impugnata

    consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio quando può decidere la questione di merito senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto; applicata perché la mancata prova della violazione rendeva possibile decidere per l'assoluzione (fatto non sussiste)

Massime di principio

  • La mera constatazione dell'assenza dell'interessato dal luogo in cui era autorizzato a svolgere l'attività non è di per sé prova della violazione della misura di prevenzione: bisogna dimostrare l'effettivo allontanamento dal territorio vietato o la violazione delle condizioni imposte.
  • Quando la difesa fornisce una spiegazione plausibile (es. rientro anticipato in casa), le forze di polizia devono compiere accertamenti supplementari per escludere alternative; l'omissione di tali accertamenti può beneficiare l'imputato.
  • Se la prova della violazione è insufficiente per ragionevole dubbio, la pronuncia deve essere favorevole all'imputato; la Cassazione può annullare senza rinvio se la decisione può essere presa senza altri accertamenti di fatto (art. 620 c.p.p.).
  • Distinzione dolo/colpa: se l'evento è riconducibile al comportamento colposo o a un legittimo rientro, non sussiste automaticamente la fattispecie di violazione volontaria della misura; l'esatta qualificazione richiede prova del comportamento volontario contrario alla prescrizione.
  • In procedimenti su misure di prevenzione e obblighi di soggiorno, l'onere della prova spetta a chi contesta la violazione: l'accertamento deve essere adeguato a escludere ragionevoli spiegazioni alternative.
  • Per evitare annullamenti, investigatori e PM devono documentare ed eseguire verifiche sulla effettiva collocazione dell'interessato al momento del controllo (testimonianze, verifiche sul territorio, fonti indirette).

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