Ordinanza n. 3918/2026 - Napoli, Sezione 7
per la correzione della sentenza n. 1150 del 17/02/2026, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 4961 del 2025 e/o per l’incidente di esecuzione ex art. 114, comma 6, c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza n. 1150/2026, nella parte in cui nominava quale Commissario ad acta un dirigente anziché un funzionario dell'Amministrazione resistente
Esito
Favorevole al ricorrente (parte istante e creditori)
Prevale il privato
La controversia
Il Ministero della Giustizia ha chiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 1150/2026, che aveva accolto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 426/2025 e aveva nominato quale Commissario ad acta un dirigente dell'Amministrazione resistente, anziché un funzionario, come previsto dalla nuova formulazione dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Gli avvocati Michele Liguori e Vincenzo Liguori si sono costituiti, proponendo anche un incidente di esecuzione ex art. 114, comma 6, c.p.a. per la mancata esecuzione della sentenza n. 1150/2026. Hanno chiesto, in via principale, la nomina di un Commissario ad acta terzo rispetto al Ministero, in subordine la nomina di altro Commissario, nonché l'estensione dei pagamenti sostitutivi agli ulteriori importi e interessi maturati in relazione al secondo giudizio di ottemperanza e la condanna del Ministero alle spese della fase.
La decisione
Il TAR ha accolto la richiesta ministeriale di correzione, ritenendo che l'indicazione del dirigente anziché del funzionario costituisse un errore materiale emendabile ai sensi dell'art. 86 c.p.a. Ha quindi disposto che, in ogni parte della sentenza n. 1150/2026, le parole “un Dirigente amministrativo dell'Amministrazione resistente” fossero sostituite con le parole “un funzionario dell'Amministrazione resistente”, ordinando alla Segreteria le annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a. Il Tribunale non ha invece deciso nel merito l'incidente di esecuzione proposto dagli avvocati, rinviandone la trattazione alla Camera di Consiglio del 12 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 86 c.p.a.
correzione di errore materiale
L'erronea indicazione del soggetto da nominare quale Commissario ad acta, quando risultante da un errore materiale della sentenza, può essere corretta mediante il procedimento previsto dall'art. 86 c.p.a.
art. 86, comma 3, c.p.a.
La correzione comporta l'ordine alla Segreteria di effettuare le annotazioni sulla sentenza previste dalla disposizione.
art. 114, comma 6, c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento processuale dell'incidente di esecuzione proposto dai creditori, la cui ulteriore trattazione è stata rinviata.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
Nella formulazione richiamata dal giudice, il Commissario ad acta deve essere un funzionario dell'Amministrazione resistente, non un dirigente.
art. 1, comma 817, lettera g), legge 30 dicembre 2024, n. 207
La disposizione ha sostituito la formulazione dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 rilevante per la designazione del Commissario ad acta.
Massime di principio
- L'erronea indicazione, in una sentenza di ottemperanza, della qualifica del Commissario ad acta può essere emendata mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale quando l'errore sia riconoscibile e non richieda una nuova valutazione decisoria.
- Quando, nel corso del procedimento di correzione, la parte creditrice deduce anche la mancata esecuzione del giudicato e formula ulteriori richieste sostitutive o di pagamento, tali questioni possono essere trattate separatamente come incidente di esecuzione e rinviate a una successiva camera di consiglio.
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