Sentenza n. 915/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento a) del giudizio negativo dell’1.3.2025 espresso collegialmente dalla Commissione nominata con decreto direttoriale n. 2233 del 19 dicembre 2024, così come rettificato successivamente, nell’ambito della procedura di abilitazione scientifica nazionale ASN 2023/2025 – III quadrimestre – di cui al bando approvato con D.D. 1796/2023 nei confronti del Candidato prof. Marco PLUTINO (Domanda n. 129680) ai fini del conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale S.C. 12/C1 – DIRITTO COSTITUZIONALE, laddove è stato ritenuto che “non si può ancora riconoscere al candidato la maturità scientifica, in relazione al settore concorsuale e alla fascia per la quale è stata richiesta l’abilitazione”; b) dei cinque giudizi individuali dei singoli commissari che hanno ritenuto non sussistenti i presupposti per conferire l''abilitazione; c) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo, ancorchè non conosciuto, ivi compreso il provvedimento di approvazione ove intervenuto di cui si ignorano estremi e data; NONCHE’per la reintegrazione in forma specifica ex art. 30 C.P.A. da disporsi mediante l’obbligo a carico del Ministero intimato, se del caso previo riesame del giudizio formulato da parte di una commissione in diversa composizione, di concedere l''abilitazione al prof. Plutino per le funzioni di professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale de quo e, in via subordinata o concorrente – in relazione al danno da ritardo e da perdita di chance in ogni caso patito - per la condanna dell''Amministrazione intimata al risarcimento per equivalente dei danni subiti, nella misura in cui verranno provati in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio collegiale negativo, giudizi individuali e atti connessi della procedura ASN 2023/2025 per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia nel settore concorsuale 12/C1 – Diritto costituzionale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il giudizio di non idoneità deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 16 della l. n. 240/2010, del d.P.R. n. 95/2016, del d.m. n. 120/2016 e dei criteri fissati dalla Commissione nel verbale di autovincolo. Ha denunciato eccesso di potere nelle figure dello sviamento, falsità della causa, irragionevolezza, illogicità manifesta, travisamento, contraddittorietà e difetto assoluto o estrema lacunosità della motivazione. In particolare, ha sostenuto che i giudizi individuali e quello collegiale non avrebbero valutato adeguatamente tutte le pubblicazioni, avrebbero utilizzato in modo sbilanciato i criteri della Commissione e sarebbero stati contraddittori rispetto agli apprezzamenti positivi sull'interdisciplinarietà. Ha inoltre dedotto una disparità di trattamento rispetto ad altri candidati e ha sostenuto che la lunghezza del giudizio collegiale, pari a tredici pagine, dimostrerebbe un esame non sufficientemente analitico. In via consequenziale ha chiesto la reintegrazione in forma specifica, anche mediante riesame da parte di una Commissione in diversa composizione, nonché il risarcimento del danno da ritardo e da perdita di chance.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure. Dall'esame dei giudizi individuali e collegiali è emersa, secondo il Collegio, una valutazione analitica e approfondita delle pubblicazioni presentate, con riferimento sia alle monografie sia agli articoli. La Commissione ha evidenziato, in particolare, che una parte significativa della produzione scientifica, soprattutto quella non monografica, era caratterizzata da un prevalente approccio politologico e filosofico-politico, non adeguatamente ricondotto al diritto costituzionale positivo, nonché da carenze di originalità, innovatività e approfondimento. Il giudice ha escluso che la consistenza materiale del giudizio, espressa dal numero delle pagine, possa dimostrare di per sé un difetto di istruttoria o di motivazione: ciò che rileva è che siano comprensibili le ragioni logico-deduttive della decisione e che le pubblicazioni siano state effettivamente esaminate. Ha inoltre ritenuto correttamente motivato il giudizio negativo e ha affermato che i criteri valutativi richiamati dall'art. 4 del d.m. n. 120/2016 operano cumulativamente, sicché la carenza anche di uno solo degli elementi richiesti impedisce il conseguimento dell'abilitazione. Per la prima fascia, l'art. 3 del medesimo decreto richiede la piena maturità scientifica, attestata dall'importanza delle tematiche trattate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca. La domanda di reintegrazione e quella risarcitoria sono rimaste conseguentemente prive di fondamento. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 16 l. 240/2010
Richiamato quale base normativa della procedura di abilitazione scientifica nazionale; il ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma il giudice non ha ravvisato illegittimità nel giudizio della Commissione.
d.P.R. 95/2016
Richiamato dal ricorrente quale disciplina della procedura ASN; il giudice ha escluso la dedotta violazione.
art. 3 d.m. 120/2016
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca.
Per la prima fascia la valutazione deve verificare la piena maturità scientifica, desumibile dall'importanza dei temi e da risultati di rilevante qualità e originalità.
art. 4 d.m. 120/2016
I criteri valutativi sono considerati cumulativi; secondo il TAR, la mancanza anche di uno solo degli elementi richiesti impedisce il rilascio dell'abilitazione.
art. 30 c.p.a.
Richiamato per la domanda di reintegrazione in forma specifica; tale domanda è stata respinta in conseguenza del rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale, la motivazione del giudizio non si valuta in base alla sua estensione materiale o al numero di pagine, ma in base alla possibilità di ricostruire le ragioni logico-deduttive della decisione e alla verifica dell'effettivo esame delle pubblicazioni e dei titoli.
- Per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia, la valutazione deve accertare la piena maturità scientifica, comprensiva dell'importanza delle tematiche affrontate e del raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità idonei a collocare il candidato in una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca.
- I criteri di valutazione previsti per l'abilitazione scientifica nazionale operano cumulativamente; pertanto, la carenza di uno degli elementi richiesti per attestare la maturità scientifica può giustificare il diniego dell'abilitazione, purché la valutazione sia adeguatamente motivata.
- È legittimo un giudizio negativo della Commissione ASN quando, attraverso valutazioni individuali e collegiali analitiche, rilevi che una parte significativa della produzione scientifica non è adeguatamente riconducibile al settore disciplinare richiesto e presenta carenze di originalità, innovatività o approfondimento.
- Il sindacato giurisdizionale sul giudizio della Commissione ASN verifica la logicità, coerenza, completezza e adeguatezza della motivazione, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella tecnico-discrezionale della Commissione quando questa abbia esaminato le pubblicazioni e reso comprensibili le ragioni del diniego.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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