Cassazione Penale, Sentenza n. 27438/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la domanda ai sensi dell'art. 671 c.p.p. diretta a ottenere il riconoscimento della continuazione tra più condanne irrevocabili. Il ricorrente deduceva la mancata motivazione e la violazione dell'art. 125, comma 3 c.p.p. (con riguardo all'attività difensiva), lamentando in particolare l'omesso esame della memoria difensiva depositata in cui si sosteneva l'esistenza degli elementi provanti la continuazione tra il reato associativo di cui all'art. 416-bis c.p. e gli altri reati (violazioni della legge sulle armi, ricettazione, estorsioni), nonché la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) e c) c.p.p. (motivi di cassazione).
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto che l'omessa valutazione di una memoria difensiva determina nullità solo se la memoria contiene deduzioni autonome, inedite e decisive rispetto all'originaria istanza; nel caso di specie il ricorrente non ha allegato l'originaria domanda, rendendo impossibile valutare l'autonomia delle deduzioni, e comunque il Tribunale di Catanzaro ha motivatamente escluso la continuazione. Il Tribunale ha fondato il rifiuto sulla valutazione degli accertamenti di cognizione (esclusione del metodo mafioso per alcuni reati), sulla temporalità (alcuni reati anteriori all'adesione al sodalizio), sulla disponibilità esclusiva di armi da parte del ricorrente e sulla circoscrizione territoriale e occasionalità di alcune estorsioni. La Corte ha confermato che il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un unificato disegno criminoso e che qui tale prova non è stata fornita. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
Norma che disciplina la domanda in sede esecutiva per il riconoscimento della continuazione tra reati ai fini dell'esecuzione. Qui era la norma invocata dal ricorrente per ottenere il riconoscimento della continuazione
art. 606, comma 1, lett. e) e c) c.p.p.
Precisa i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha invocato la mancanza di motivazione (lett. e) e la violazione di norme processuali o di regole sulla motivazione (lett. c)
art. 125, comma 3 c.p.p.
Riferita dall'odierno ricorrente in relazione al diritto della difesa; la censura era diretta all'omesso esame della memoria difensiva e alla presunta violazione del diritto alla difesa
art. 127 c.p.p.
Norma richiamata in relazione all'obbligo del giudice di tenere conto delle deduzioni difensive; la Corte ha valutato se la memoria difensiva conteneva deduzioni autonome e decisive
art. 416-bis c.p.
Norma che definisce il reato di associazione di tipo mafioso; l'eventuale collegamento tra condotte comuni e reato associativo era centrale nella richiesta di riconoscimento della continuazione
art. 616 c.p.p.
Norma che riguarda la condanna alle spese processuali in cassazione; su questa base il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese
Massime di principio
- L'omesso esame di una memoria difensiva da parte del giudice dell'esecuzione determina la nullità del provvedimento solo se la memoria contiene deduzioni autonome, inedite e decisive rispetto all'originaria domanda; deduzioni che si limitano ad approfondire argomenti già prospettati non sono sufficienti
- In cassazione, chi censura l'omessa valutazione di atti difensivi deve fornire elementi concreti (e se del caso allegare l'originaria istanza) per dimostrare l'autonomia e la decisività delle nuove deduzioni, altrimenti il giudizio si risolve in una richiesta di riconsiderazione degli elementi già valutati dall'organo di merito
- Il riconoscimento della continuazione tra reati richiede la prova di un unico disegno criminoso: occorre dimostrare che, già al momento del primo episodio, i successivi erano programmati almeno nelle loro linee essenziali. Gli indici utili sono: contiguità spazio-temporale, omogeneità delle condotte e del bene giuridico protetto, analogia del modus operandi, costante compartecipazione degli stessi soggetti e sistematicità della condotta
- La semplice reiterazione di comportamenti delittuosi o l'abitualità a delinquere non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'unità di ideazione richiesta per la continuazione
- Reati commessi anteriormente all'adesione a un'associazione criminale, la disponibilità esclusiva di armi da parte di un singolo e la circoscrizione territoriale e la diversità delle vittime sono elementi che tendono a escludere il riferimento automatico dei singoli episodi a un disegno associativo e, quindi, la continuazione
- Nelle impugnazioni avanti la Corte di cassazione non è consentita una semplice richiesta di rilettura alternativa degli stessi elementi processuali già valutati dal giudice di merito: è necessario dimostrare vizi di motivazione rilevanti o l'esistenza di nuove deduzioni non esaminate
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27181/2024 del 10/07/2024
- Sentenza penale · 10 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27192/2024 del 10/07/2024
- Sentenza penale · 10 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27256/2024 del 10/07/2024
- Sentenza penale · 10 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27289/2024 del 10/07/2024
- Sentenza penale · 10 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27362/2024 del 10/07/2024
- Sentenza penale · 10 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27363/2024 del 10/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →