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Sentenza

Sentenza n. 710/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato della sentenza del Tribunale di Urbino n. 25/2024, depositata e resa pubblica il 05.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 89/2023;

Giustizia amministrativa202600275

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Urbino n. 25/2024, concernente il pagamento delle somme riconosciute per il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Urbino, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva accertato il suo diritto a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici riconosciuti, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione ed era divenuta irrevocabile, come attestato dalla Cancelleria. Dedotta l'omessa esecuzione del giudicato e il mancato pagamento delle somme liquidate, la ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'integrale esecuzione della pronuncia. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Il Ministero si è costituito con una memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione prima della proposizione del ricorso. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva addotto ragioni contrarie alla pretesa. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Urbino, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prevedendo che il commissario eserciti le proprie funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e provveda entro i successivi 120 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente nel giudizio presupposto, la cui attribuzione doveva essere eseguita dall'Amministrazione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso per l'ottemperanza è procedibile dopo la notificazione del titolo all'Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla disposizione.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato, unitamente all'art. 93 c.p.c., quale fondamento della distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese processuali in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il ricorso è procedibile quando il titolo giudiziale sia stato notificato all'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 prima della proposizione dell'azione.
  • L'omessa esecuzione, da parte dell'Amministrazione, di un giudicato che riconosca somme determinate o determinabili in favore del privato legittima l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'ordine di integrale adempimento, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
  • La costituzione meramente formale dell'Amministrazione, in assenza di contestazioni sulla spettanza e sull'azionabilità della pretesa, non impedisce l'accertamento dell'inottemperanza quando il titolo giudiziale non risulti eseguito.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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