Cassazione Penale, Sentenza n. 10878/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo ha condannato per furto in abitazione; deduce: (1) inammissibilità dell'appello del pubblico ministero per genericità dei motivi (violazione art. 581 c.p.p.); (2) violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. per omessa rinnovazione delle prove dichiarative decisive in appello (richiamando il principio Dasgupta delle Sezioni Unite e la giurisprudenza CEDU); (3) vizio di motivazione circa la qualificazione del luogo come 'abitazione' (mancata spiegazione circa la riservatezza e le caratteristiche del luogo del fatto).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo (ritenuto infondato, l'appello del PM era sufficientemente specifico e attinente al merito). Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte d'appello ha riformato la sentenza di assoluzione fondandosi su dichiarazioni rese in primo grado senza procedere alla necessaria rinnovazione dell'istruttoria con l'esame diretto dei testi ritenuti decisivi; ciò configura violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. e del diritto di difesa ex art. 6 CEDU. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio affinché il giudice del rinvio proceda alla rinnovazione istruttoria e al nuovo giudizio. Il terzo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen.
«L'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione»
La Corte richiama l'esigenza di specificità estrinseca dei motivi d'appello: la mera prospettazione alternativa dei fatti non equivale automaticamente a genericità inammissibile; va valutata la presenza di un confronto critico con i punti specifici della decisione impugnata.
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
Il giudice d'appello che innalzi a fondamento della propria decisione dichiarazioni rese in primo grado, decisive per la riforma dell'assoluzione, deve procedere alla rinnovazione dell'istruttoria e all'esame diretto dei testi; l'omissione comporta violazione del canone del 'oltre ogni ragionevole dubbio' e del diritto di difesa.
art. 6 CEDU, comma 3, lett. d)
«esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico»
Il diritto della difesa a mettere in contraddittorio i testimoni a carico impone che, per rispettare l'art. 6 CEDU, l'appello che riforma un'assoluzione fondata su prove dichiarative preveda la rinnovazione dell'assunzione probatoria.
Giurisprudenza CEDU (es. Dan c. Moldavia) e Sezioni Unite (Dasgupta, n. 27620/2016)
Sancito il principio che la riforma in appello di una sentenza di assoluzione basata su prove dichiarative richiede la rinnovazione dell'istruttoria con l'audizione dei testi ritenuti determinanti; assenza di tale rinnovazione viola l'art. 6 CEDU.
Legge n. 103/2017 e d.lgs. 150/2022 (modifiche art. 581 c.p.p.)
Le modifiche legislative hanno rafforzato il requisito di specificità dell'atto d'appello, esigendo l'enunciazione puntuale delle prove contestate e dei rilievi critici rispetto alla decisione impugnata.
Massime di principio
- La genericità dell'appello (art. 581 c.p.p.) va valutata in termini di specificità del confronto con i punti della decisione impugnata: una prospettazione alternativa dei fatti non comporta automaticamente inammissibilità se l'atto contiene rilievi critici correlati alla sentenza.
- Se la Corte d'appello intende riformare un'assoluzione fondata su prove dichiarative decisive, è obbligata a rinnovare l'istruttoria e a sentire i testimoni decisivi (art. 603, comma 3-bis c.p.p. e principio Dasgupta); la mancata rinnovazione comporta l'annullamento della condanna.
- Le prove dichiarative sono 'decisive' quando hanno determinato o contribuito all'assoluzione o, se rimosse, sono potenzialmente idonee a mutare l'esito del giudizio; in tali casi il diritto di difesa richiede il confronto orale con le fonti dichiarative.
- Il rispetto dell'art. 6 CEDU impone che il diritto dell'imputato a esaminare i testimoni non sia eluso in appello: l'assenza di contraddittorio probatorio nei casi sopra descritti integra vizio sostanziale.
- In contestazioni sulla qualificazione del luogo come 'abitazione' (furto in abitazione) il giudice deve fornire una motivazione chiara e logica sulle caratteristiche di riservatezza e sulla collocazione del fatto; se questo profilo è rilevante ai fini della qualificazione giuridica, va affrontato e motivato esplicitamente.
- Rimedi pratici: in caso di condanna in appello dopo assoluzione basata su testimonianze, il difensore deve chiedere la rinnovazione dell'istruttoria e l'audizione dei testi; in assenza di ciò è opportuno ricorrere in cassazione per violazione dell'art. 603, comma 3-bis e dell'art. 6 CEDU.
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