Cassazione Civile, Sentenza n. 6696/2020 del 10/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere dal Comune il rimborso di 287 euro di TARSU indebitamente pagata. La sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza n. 294/2018, depositata il 15 gennaio 2018, aveva considerato il Comune non costituito. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione lamentando che, al contrario, si era costituito, come avrebbe dimostrato la ricevuta di deposito delle controdeduzioni, e che, per tale ragione, non erano state considerate le sue difese. In particolare, sosteneva che il ricorso per ottemperanza era stato proposto dopo soli 57 giorni dall’istanza, sebbene gli spettassero 180 giorni di spatium deliberandi, e che vantava crediti da compensare; contestava inoltre la condanna alle spese. Il contribuente intimato non si è costituito in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la notificazione a mezzo posta non risultava perfezionata: il Comune non ha prodotto l’avviso di ricevimento e il contribuente intimato non ha svolto attività difensiva. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tale situazione, non è consentito concedere un termine per depositare l’avviso né ricorrono i presupposti per rinnovare la notificazione; il difensore avrebbe potuto chiedere la rimessione in termini, documentando di essersi tempestivamente attivato per ottenere dall’amministrazione postale un duplicato, ma ciò non risulta avvenuto. Le doglianze sulla costituzione nel giudizio di ottemperanza, sul termine di 180 giorni, sulla compensazione e sulle spese non sono state esaminate. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, poiché l’intimato non si è costituito. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Norme richiamate
art. 149 c.p.c.
La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio.
L’avviso di ricevimento serve a provare il perfezionamento della notificazione postale e l’instaurazione del contraddittorio.
art. 140 c.p.c.
La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio.
Anche per la notificazione disciplinata dall’art. 140 c.p.c., la documentazione di ricezione è funzionale a provare il perfezionamento della notificazione e l’instaurazione del contraddittorio.
art. 379, comma 1, c.p.c.
Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dalla citata disposizione, comma 1, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2.
L’avviso di ricevimento non inizialmente depositato può essere prodotto entro il limite temporale indicato, ossia prima dell’inizio della relazione in udienza pubblica.
art. 380-bis c.p.c.
Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dalla citata disposizione, comma 1, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2.
Nel procedimento camerale, l’avviso di ricevimento può essere prodotto fino all’adunanza della Corte.
art. 372, comma 2, c.p.c.
Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dalla citata disposizione, comma 1, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2.
La produzione tempestiva dell’avviso di ricevimento è ammessa anche senza notificazione alle altre parti mediante elenco, secondo la previsione richiamata.
art. 291 c.p.c.
In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto stabilito dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1.
Se manca l’avviso di ricevimento e l’intimato non ha svolto difese, la notificazione non può essere rinnovata ai sensi dell’art. 291 c.p.c. e il ricorso è inammissibile, salvo la possibilità di chiedere la rimessione in termini nelle condizioni precisate.
L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1
In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto stabilito dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1.
La rimessione in termini per depositare l’avviso non ricevuto presuppone la prova documentale che il difensore abbia richiesto tempestivamente all’amministrazione postale un duplicato.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- La produzione dell’avviso di ricevimento della notificazione postale del ricorso per cassazione è richiesta per provare il perfezionamento della notificazione e l’instaurazione del contraddittorio; l’avviso omesso può essere depositato entro i termini processuali indicati, anche senza notificazione alle altre parti mediante elenco.
- Se l’avviso di ricevimento non è prodotto e l’intimato non svolge attività difensiva, il ricorso per cassazione è inammissibile: non è consentito concedere un termine per il deposito e non ricorrono i presupposti per la rinnovazione della notificazione.
- Il difensore presente all’udienza o all’adunanza camerale può chiedere la rimessione in termini per depositare l’avviso di ricevimento non ricevuto, ma deve documentare di essersi tempestivamente attivato presso l’amministrazione postale per ottenerne un duplicato.
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