Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5659/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Torino (31/03/2022) che aveva confermato la condanna emessa dal GUP di Ivrea per concorso in rapina aggravata, lesioni aggravate e furto aggravato. I motivi principali sono: 1) censura della ritenuta partecipazione alla rapina: sostiene di avere compiuto un atto autonomo di sottrazione del portafoglio configurante furto, non rapina; 2) contestazione del concorso nelle lesioni e nel furto, ascrivendo la condotta lesiva e il furto esclusivamente al coimputato; 3) mancato riconoscimento delle attenuanti (richiesta ex art.62 n.4/ n.6 ed art.133 c.p.), con riferimento al modesto risarcimento effettuato e al ritrovamento del borsello; 4) vizio di motivazione sul diniego della continuazione con pregresse condanne per furto, per presunta mancata produzione del relativo provvedimento; 5) produzione in sede di ricorso di documentazione sul percorso terapeutico intrapreso dall'imputato.

La decisione

La Corte di legittimità dichiara il ricorso inammissibile. Motivi 1 e 2: ritenuti mera riproposizione dell'appello senza confronto con la motivazione della Corte territoriale, che aveva invece spiegato l'accordo e la ripartizione dei ruoli tra i due imputati e il contributo causale dell'imputato ai reati. Motivo 3 (attenuante): respinto perché l'attenuante richiede l'integrale risarcimento e l'esiguo versamento non è stato ritenuto sufficiente; il ricorrente non ha confutato la motivazione. Motivo 4 (continuazione): respinto perché la Corte d'appello ha correttamente rilevato l'impossibilità di valutare la richiesta per assenza di elementi utili nella sentenza precedente (sentenza di applicazione pena sintetica) e perché l'onere di indicazione e allegazione degli elementi probatori grava sulla difesa in sede di impugnazione. In conseguenza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per la inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • artt. 110, 628 c.p. (rapina) comma 1 e 3 n.1

    La Corte ha ritenuto che la rapina sia stata commessa in concorso, con azione concordata e suddivisione di ruoli; la violenza messa in atto dal coimputato e l'azione del ricorrente nel sottrarre il portafoglio integrano il concorso nel reato.

  • artt. 110, 624 e 625 c.p. (furto e relative aggravanti) nn. 4 e 8-bis

    Il furto aggravato è stato ricondotto alla condotta combinata dei due imputati: distrazione di una vittima da parte di uno e impossessamento del borsello dall'altro costituiscono apporto causale alla realizzazione del reato.

  • art. 62 c.p. (circostanze attenuanti), in particolare n.4 (e richiamo a n.6 nella iniziale censura)

    L'attenuante richiamata richiede l'integrale risarcimento del danno; la Corte ha ritenuto che l'esiguo versamento non soddisfi il requisito e pertanto ha correttamente negato l'attenuante.

  • art. 133 c.p. (determinazione della pena)

    Richiamato nella censura relativa alla quantificazione della pena e all'applicazione delle attenuanti/recidiva; la Corte ha valutato correttamente i criteri di quantificazione in relazione alle attenuanti contestate.

  • art. 186 disp. att. c.p.p.

    « le copie delle sentenze o decreti irrevocabili, se non allegate alla richiesta prevista dall'art. 671 comma 1, cod. proc. pen. sono acquisite d'ufficio »

    La Corte precisa che la norma riguarda l'acquisizione d'ufficio nelle ipotesi procedurali previste, ma non esime la difesa dall'onere di indicare e allegare, in sede di impugnazioni non totalmente devolutive, gli elementi induttivi necessari a dimostrare l'unicità del disegno criminoso per il riconoscimento della continuazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente alla Corte di Cassazione di irrogare sanzioni pecuniarie (versamento alla Cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile per negligenza o colpa; applicata nel caso per fissare euro 3.000 a titolo di ammenda.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 40449/2009; Sez. 2, n. 23395/2011; Sez. 5, n. 26388/2013; Sez. 6, n. 19487/2018)

    I precedenti sono richiamati per consolidare i principi: (i) l'evento lesivo del reato concorsuale è effetto della condotta combinata dei concorrenti; (ii) il concorso può riguardare anche attività preparatorie o di agevolazione; (iii) l'attenuante per risarcimento richiede integrale compensazione; (iv) in tema di continuazione la difesa deve indicare e allegare elementi utili a provare l'unicità del disegno criminoso.

Massime di principio

  • La partecipazione a reati plurali va valutata in base al contributo causale e all'eventuale accordo/suddivisione dei ruoli: anche attività di distrazione o di agevolazione possono integrare concorso.
  • Le censure che ripropongono argomentazioni già svolte in appello senza confrontarsi con le ragioni espresse dalla Corte territoriale rischiano l'inammissibilità in Cassazione.
  • Per il riconoscimento dell'attenuante per ravvedimento/restauro del danno è spesso necessario l'integrale risarcimento; versamenti esigui o parziali possono non essere sufficienti.
  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione con precedenti sentenze irrevocabili occorre indicare e allegare non solo il provvedimento ma anche gli elementi che dimostrino la medesimezza del disegno criminoso; la mancanza di documentazione utile può comportare il rigetto della richiesta.
  • In sede di impugnazione non totalmente devolutiva l'onere probatorio/documentale grava sulla difesa: la mancata produzione di atti decisivi può precludere l'accoglimento delle richieste.
  • La Corte di Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile e irrogare sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) se emergono profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.