Cassazione Penale, Sentenza n. 5659/2023 del 09/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Torino (31/03/2022) che aveva confermato la condanna emessa dal GUP di Ivrea per concorso in rapina aggravata, lesioni aggravate e furto aggravato. I motivi principali sono: 1) censura della ritenuta partecipazione alla rapina: sostiene di avere compiuto un atto autonomo di sottrazione del portafoglio configurante furto, non rapina; 2) contestazione del concorso nelle lesioni e nel furto, ascrivendo la condotta lesiva e il furto esclusivamente al coimputato; 3) mancato riconoscimento delle attenuanti (richiesta ex art.62 n.4/ n.6 ed art.133 c.p.), con riferimento al modesto risarcimento effettuato e al ritrovamento del borsello; 4) vizio di motivazione sul diniego della continuazione con pregresse condanne per furto, per presunta mancata produzione del relativo provvedimento; 5) produzione in sede di ricorso di documentazione sul percorso terapeutico intrapreso dall'imputato.
La decisione
La Corte di legittimità dichiara il ricorso inammissibile. Motivi 1 e 2: ritenuti mera riproposizione dell'appello senza confronto con la motivazione della Corte territoriale, che aveva invece spiegato l'accordo e la ripartizione dei ruoli tra i due imputati e il contributo causale dell'imputato ai reati. Motivo 3 (attenuante): respinto perché l'attenuante richiede l'integrale risarcimento e l'esiguo versamento non è stato ritenuto sufficiente; il ricorrente non ha confutato la motivazione. Motivo 4 (continuazione): respinto perché la Corte d'appello ha correttamente rilevato l'impossibilità di valutare la richiesta per assenza di elementi utili nella sentenza precedente (sentenza di applicazione pena sintetica) e perché l'onere di indicazione e allegazione degli elementi probatori grava sulla difesa in sede di impugnazione. In conseguenza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per la inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
artt. 110, 628 c.p. (rapina) comma 1 e 3 n.1
La Corte ha ritenuto che la rapina sia stata commessa in concorso, con azione concordata e suddivisione di ruoli; la violenza messa in atto dal coimputato e l'azione del ricorrente nel sottrarre il portafoglio integrano il concorso nel reato.
artt. 110, 624 e 625 c.p. (furto e relative aggravanti) nn. 4 e 8-bis
Il furto aggravato è stato ricondotto alla condotta combinata dei due imputati: distrazione di una vittima da parte di uno e impossessamento del borsello dall'altro costituiscono apporto causale alla realizzazione del reato.
art. 62 c.p. (circostanze attenuanti), in particolare n.4 (e richiamo a n.6 nella iniziale censura)
L'attenuante richiamata richiede l'integrale risarcimento del danno; la Corte ha ritenuto che l'esiguo versamento non soddisfi il requisito e pertanto ha correttamente negato l'attenuante.
art. 133 c.p. (determinazione della pena)
Richiamato nella censura relativa alla quantificazione della pena e all'applicazione delle attenuanti/recidiva; la Corte ha valutato correttamente i criteri di quantificazione in relazione alle attenuanti contestate.
art. 186 disp. att. c.p.p.
« le copie delle sentenze o decreti irrevocabili, se non allegate alla richiesta prevista dall'art. 671 comma 1, cod. proc. pen. sono acquisite d'ufficio »
La Corte precisa che la norma riguarda l'acquisizione d'ufficio nelle ipotesi procedurali previste, ma non esime la difesa dall'onere di indicare e allegare, in sede di impugnazioni non totalmente devolutive, gli elementi induttivi necessari a dimostrare l'unicità del disegno criminoso per il riconoscimento della continuazione.
art. 616 c.p.p.
Consente alla Corte di Cassazione di irrogare sanzioni pecuniarie (versamento alla Cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile per negligenza o colpa; applicata nel caso per fissare euro 3.000 a titolo di ammenda.
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 40449/2009; Sez. 2, n. 23395/2011; Sez. 5, n. 26388/2013; Sez. 6, n. 19487/2018)
I precedenti sono richiamati per consolidare i principi: (i) l'evento lesivo del reato concorsuale è effetto della condotta combinata dei concorrenti; (ii) il concorso può riguardare anche attività preparatorie o di agevolazione; (iii) l'attenuante per risarcimento richiede integrale compensazione; (iv) in tema di continuazione la difesa deve indicare e allegare elementi utili a provare l'unicità del disegno criminoso.
Massime di principio
- La partecipazione a reati plurali va valutata in base al contributo causale e all'eventuale accordo/suddivisione dei ruoli: anche attività di distrazione o di agevolazione possono integrare concorso.
- Le censure che ripropongono argomentazioni già svolte in appello senza confrontarsi con le ragioni espresse dalla Corte territoriale rischiano l'inammissibilità in Cassazione.
- Per il riconoscimento dell'attenuante per ravvedimento/restauro del danno è spesso necessario l'integrale risarcimento; versamenti esigui o parziali possono non essere sufficienti.
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione con precedenti sentenze irrevocabili occorre indicare e allegare non solo il provvedimento ma anche gli elementi che dimostrino la medesimezza del disegno criminoso; la mancanza di documentazione utile può comportare il rigetto della richiesta.
- In sede di impugnazione non totalmente devolutiva l'onere probatorio/documentale grava sulla difesa: la mancata produzione di atti decisivi può precludere l'accoglimento delle richieste.
- La Corte di Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile e irrogare sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) se emergono profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità.
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