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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22714/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fornitore)

La controversia

Tra una azienda agricola e un caseificio era stato stipulato un contratto di compravendita avente ad oggetto l'intera produzione di latte fresco di bufala, con durata annuale e rinnovo automatico salvo disdetta tempestiva. Il caseificio aveva comunicato il recesso oltre il termine contrattuale, con conseguente rinnovo del rapporto fino al 31/8/2009; successivamente la fornitrice aveva intimato diffida ad adempiere e il contratto era stato dichiarato risolto per inutile decorso del termine. Nel giudizio di merito la corte d'appello, pur confermando la risoluzione, ha escluso la condanna del caseificio al pagamento della somma riconosciuta dal primo giudice, ritenendo che tale importo fosse stato erroneamente liquidato come danno da risoluzione senza prova della perdita di occasioni di vendita alternative o della distruzione del latte non collocato. La ricorrente ha censurato questa impostazione, sostenendo che la somma non era risarcimento del danno ma corrispettivo dovuto per latte fornito durante la vigenza del rapporto, e che comunque non gravava su di essa l'onere di dimostrare di aver perso la possibilità di piazzare il latte presso terzi o di averlo distrutto. Ha inoltre dedotto omesso esame di un fatto decisivo relativo alle difficoltà di commercializzazione del latte nel periodo e al contesto di crisi del settore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto, per quanto di ragione, il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbendo il secondo. Ha ritenuto erronea la decisione d'appello nella parte in cui aveva addossato alla fornitrice un onere probatorio non dovuto e aveva motivato in modo non chiaro e illogico sulla possibile applicazione della buona fede o del danno evitabile. Ha quindi cassato in relazione la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato come norma sull'azione di risoluzione contrattuale e sul generale onere probatorio in capo all'attore, ma non ritenuto idoneo a fondare l'onere specifico di provare la perdita di rivendite alternative.

  • art. 1458 c.c.

    Citate tra le norme asseritamente violate nel primo motivo, in relazione agli effetti della risoluzione del contratto.

  • art. 1510 c.c.

    Citate tra le norme asseritamente violate nel primo motivo, in relazione alla vendita e alla consegna della merce.

  • art. 1514 c.c.

    Citate tra le norme asseritamente violate nel primo motivo, in relazione alla vendita e alla consegna della merce.

  • art. 1477 c.c.

    Citate tra le norme asseritamente violate nel primo motivo, in relazione agli obblighi del venditore.

  • art. 1498 c.c.

    Citate tra le norme asseritamente violate nel primo motivo, in relazione al pagamento del prezzo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nel primo motivo.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nel primo motivo.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nel primo motivo.

  • art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

    Indicato come vizio di violazione di legge dedotto con il primo e il terzo motivo.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di danno risarcibile e causalità del pregiudizio.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo e nella motivazione in relazione al danno evitabile e all'eventuale cooperazione colposa del creditore.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte afferma che il giudice di merito ha violato la regola dell'onere della prova, ponendo a carico della ricorrente una dimostrazione che non le incombeva.

  • art. 2053 c.c.

    Citata nel testo della sentenza, ma la formulazione appare verosimilmente riferita alla disciplina del danno; la Corte la menziona per escludere che da essa derivi l'onere probatorio imposto alla ricorrente.

  • art. 2058 c.c.

    Citata nel testo della sentenza per escludere che da essa discenda l'onere di provare la perdita di possibilità di collocazione del latte o la sua distruzione.

  • art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.

    Richiamato dal secondo motivo, assorbito, per omesso esame di fatto decisivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di risoluzione contrattuale, il creditore che agisce per il pagamento di somme maturate in costanza di rapporto non può essere gravato, senza specifica base normativa, dell'onere di provare di aver inutilmente tentato la rivendita del bene o di averlo distrutto dopo la cessazione del contratto.
  • L'onere della prova va correttamente individuato in relazione al fatto costitutivo della domanda: non è consentito trasformare in requisito probatorio della pretesa risarcitoria la dimostrazione di circostanze ulteriori che non discendono dalla struttura della domanda proposta.
  • Se il giudice d'appello intende negare il danno o ridurlo per violazione della buona fede o per danno evitabile ex art. 1227, comma 2, c.c., deve indicare in modo chiaro la relativa ratio decidendi e verificare la tempestività e specificità della relativa eccezione, trattandosi di eccezione in senso stretto.
  • La motivazione è censurabile quando risulta internamente contraddittoria o non comprensibile rispetto agli accertamenti posti a base della decisione, specie se la corte riconosce un dato decisivo e poi lo neutralizza con argomentazioni non coerenti.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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