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Ordinanza

Ordinanza n. 2248/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda) n. 664/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202604393

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Marche, Sez. II, n. 664/2026, favorevole al ricorso di primo grado, nella controversia relativa alla procedura di gara CIG B760FDF8AB

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha proposto appello contro la sentenza del TAR Marche n. 664/2026 e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua esecutività ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di merito dell'appello né le specifiche censure rivolte alla sentenza impugnata. In sede cautelare, l'appellante ha rappresentato di avere integralmente eseguito la fornitura e di avere emesso i certificati di conformità, deducendo il rischio di pregiudizio derivante dal blocco dell'attività di collaudo nelle more della definizione del giudizio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'esecutività della sentenza del TAR Marche. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le questioni dedotte dalle parti richiedessero un approfondimento proprio della fase di merito, già fissata per l'udienza pubblica del 1 ottobre 2026, senza anticipare una valutazione definitiva sulla fondatezza dell'appello. Quanto al periculum in mora, ha considerato il possibile pregiudizio per l'appellante derivante dal blocco dell'attività di collaudo, a fronte dell'allegata integrale esecuzione della fornitura e dell'emissione dei certificati di conformità. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare in appello; sulla base di tale disposizione è stata esaminata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la sospensione dell'esecutività della sentenza può essere concessa quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento riservato alla fase di merito e l'esecuzione della pronuncia determina, nelle more, un pregiudizio concreto per l'appellante.
  • Il possibile blocco dell'attività di collaudo può integrare il periculum in mora quando l'appellante deduca di avere già integralmente eseguito la fornitura e di avere emesso i relativi certificati di conformità.
  • La concessione della misura cautelare non implica una decisione definitiva sulla fondatezza dell'appello quando il giudice si limiti a rilevare la necessità di un approfondimento nella fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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