Ordinanza n. 990/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di diniego n.-OMISSIS-, emesso e comunicato il 24 settembre 2025 dal Consolato Generale d’Italia a Lagos, con il quale veniva rigettata la domanda di visto d’ingresso in Italia per motivi di studio presentata dalla ricorrente, la sig.ra ONUOHA Amarachi Justina, nonché per l’annullamento, previa sospensione, di ogni altro atto, anche non conosciuto dall’istante, sia esso connesso, presupposto, conseguente e/o applicativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d’ingresso in Italia per motivi di studio emesso dal Consolato Generale d’Italia a Lagos
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione consolare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego consolare del visto d’ingresso per motivi di studio, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, unitamente agli atti connessi, presupposti, conseguenti o applicativi. Nell’ambito della fase cautelare, il giudice ha rilevato che le doglianze non apparivano assistite da adeguato fumus boni iuris, alla luce delle puntuali deduzioni svolte dall’amministrazione resistente. Quanto al periculum in mora, è stata evidenziata la possibilità per la ricorrente di ripresentare l’istanza, corredata della documentazione necessaria a consentire al Consolato competente di verificare l’effettiva sussistenza dei mezzi minimi prescritti dalla Direttiva 1.03.2000 del Ministero dell’Interno.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo insussistente, allo stato del sommario esame proprio della fase cautelare, un adeguato fumus boni iuris. Il giudice ha inoltre considerato che il pregiudizio prospettato non impediva alla ricorrente di ripresentare la domanda di visto con la documentazione necessaria, in particolare quella idonea a dimostrare la disponibilità dei mezzi minimi richiesti. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L’ordinanza non definisce il merito della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; il TAR ha respinto la sospensione ritenendo non adeguatamente comprovato il fumus e rilevando la possibilità di ripresentare l’istanza amministrativa.
Direttiva 1.03.2000 del Ministero dell’Interno
La direttiva è richiamata quale fonte delle prescrizioni relative ai mezzi minimi che la richiedente deve dimostrare ai fini della valutazione della domanda di visto.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un diniego amministrativo può essere negata quando, alla luce degli atti e delle deduzioni dell’amministrazione, le censure non presentino un adeguato fumus boni iuris.
- Il periculum in mora può essere ritenuto non sufficiente quando l’interessato conservi la possibilità di ripresentare l’istanza amministrativa, corredata della documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.
- Nella valutazione di una domanda di visto per motivi di studio, la dimostrazione della disponibilità dei mezzi minimi prescritti costituisce un elemento documentale rilevante ai fini della verifica amministrativa.
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