Sentenza n. 1438/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto al compenso individuale accessorio e condannato il Ministero al pagamento delle relative somme
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto alla percezione del compenso individuale accessorio per il servizio prestato con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con condanna del Ministero al pagamento di una somma determinata, oltre agli interessi legali, nonché delle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 3 dicembre 2025 e, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza. Ha chiesto l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la fissazione di una somma dovuta per ogni ulteriore ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente informato, non si è costituito e non ha fornito prova dell’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, poiché risultavano comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la notificazione della pronuncia al Ministero e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre affermato che una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli eseguibili mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando contenga obblighi ineseguiti a carico della pubblica amministrazione. Nel merito, in assenza di qualsiasi prova dell’adempimento da parte del Ministero, ha ordinato il pagamento della somma riconosciuta dal giudice del lavoro, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato, per l’eventuale perdurante inottemperanza, il Direttore generale della Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche quale commissario ad acta, autorizzandolo alla delega e alla subdelega e assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per l’esecuzione, previa istanza del ricorrente. Ha invece ritenuto non sussistenti, allo stato, i presupposti per imporre la somma di denaro prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., salva una successiva rivalutazione in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione con il commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ricorrendone i presupposti, fissare una somma dovuta per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La somma coercitiva per ogni ulteriore ritardo non è automatica; il giudice può negarla quando ritenga sufficiente, allo stato, la nomina del commissario ad acta, riservandosi una successiva valutazione in caso di ulteriore mancata collaborazione dell’amministrazione.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di esperire il giudizio di ottemperanza per ottenere l’adempimento degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l’obbligo gravante sulla pubblica amministrazione sia rimasto ineseguito.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione costituisce, nella fattispecie, presupposto per la proposizione dell’azione di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di pagamento o altro obbligo puntuale rimasto ineseguito.
- Ai fini dell’ammissibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione debitrice occorre che risultino il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In assenza di prova dell’adempimento del giudicato da parte dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione dell’obbligo entro un termine ultimativo e può nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- La nomina del commissario ad acta può essere ritenuta, allo stato, misura sufficiente a fronteggiare l’inottemperanza, sicché la fissazione della somma coercitiva prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non costituisce una conseguenza automatica dell’accoglimento dell’azione; essa può essere rivalutata in seguito in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione.
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