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Sentenza

Sentenza del 27/07/2016 n. 1817 - Comm. Trib. Prov. Lecce

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. 642/2014, con cui il Comune gli aveva richiesto il pagamento dell'ICI per l'anno 2010. Ha sostenuto che il fabbricato fosse inutilizzabile e collabente, quindi classificabile catastalmente in categoria F/2 e privo di una rendita catastale imponibile. Ha inoltre documentato la presentazione del modello DOCFA per il declassamento dell'immobile e l'annullamento, da parte dello stesso Comune, di un analogo avviso relativo all'anno 2009.

La decisione

La Commissione tributaria ha accolto il ricorso e annullato l'avviso di accertamento. In assenza di contestazione da parte del Comune, ha ritenuto provate l'inagibilità e la classificazione dell'immobile come unità collabente F/2. Poiché, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992, la base imponibile dipende dalla rendita catastale e quella degli immobili F/2 è pari a zero, l'immobile non era soggetto a ICI. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione dell'esiguità della pretesa.

Norme richiamate

  • Art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    La base imponibile per l'applicazione dell'imposta sugli immobili è costituita dall'ammontare della rendita catastale.

    Per un immobile classificato in categoria catastale F/2, unità collabente e priva di rendita catastale imponibile, la base imponibile è pari a zero e non è dovuta l'ICI.

Massime di principio

  • Un fabbricato effettivamente collabente, inagibile e censito catastalmente nella categoria F/2, non produce una rendita catastale imponibile e, per il periodo considerato, non è soggetto all'ICI.
  • La classificazione catastale F/2 deve essere adeguatamente documentata, ad esempio mediante la pratica DOCFA e la relativa variazione catastale; la sola affermazione dell'inagibilità può non essere sufficiente.
  • L'assenza di contestazione da parte dell'ente impositore può indurre il giudice a ritenere provati i fatti documentati dal contribuente, ma non sostituisce normalmente l'onere di allegazione e prova a carico del ricorrente.
  • Il riconoscimento da parte del Comune della medesima situazione per un'annualità precedente costituisce un elemento probatorio favorevole, soprattutto se riferito allo stesso immobile e alla stessa condizione catastale.
  • La non imponibilità deriva dalla mancanza di rendita catastale imponibile dell'immobile F/2; non è sufficiente che l'edificio sia semplicemente inutilizzato o bisognoso di ristrutturazione.

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