Sentenza del 27/07/2016 n. 1817 - Comm. Trib. Prov. Lecce
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. 642/2014, con cui il Comune gli aveva richiesto il pagamento dell'ICI per l'anno 2010. Ha sostenuto che il fabbricato fosse inutilizzabile e collabente, quindi classificabile catastalmente in categoria F/2 e privo di una rendita catastale imponibile. Ha inoltre documentato la presentazione del modello DOCFA per il declassamento dell'immobile e l'annullamento, da parte dello stesso Comune, di un analogo avviso relativo all'anno 2009.
La decisione
La Commissione tributaria ha accolto il ricorso e annullato l'avviso di accertamento. In assenza di contestazione da parte del Comune, ha ritenuto provate l'inagibilità e la classificazione dell'immobile come unità collabente F/2. Poiché, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992, la base imponibile dipende dalla rendita catastale e quella degli immobili F/2 è pari a zero, l'immobile non era soggetto a ICI. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione dell'esiguità della pretesa.
Norme richiamate
Art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La base imponibile per l'applicazione dell'imposta sugli immobili è costituita dall'ammontare della rendita catastale.
Per un immobile classificato in categoria catastale F/2, unità collabente e priva di rendita catastale imponibile, la base imponibile è pari a zero e non è dovuta l'ICI.
Massime di principio
- Un fabbricato effettivamente collabente, inagibile e censito catastalmente nella categoria F/2, non produce una rendita catastale imponibile e, per il periodo considerato, non è soggetto all'ICI.
- La classificazione catastale F/2 deve essere adeguatamente documentata, ad esempio mediante la pratica DOCFA e la relativa variazione catastale; la sola affermazione dell'inagibilità può non essere sufficiente.
- L'assenza di contestazione da parte dell'ente impositore può indurre il giudice a ritenere provati i fatti documentati dal contribuente, ma non sostituisce normalmente l'onere di allegazione e prova a carico del ricorrente.
- Il riconoscimento da parte del Comune della medesima situazione per un'annualità precedente costituisce un elemento probatorio favorevole, soprattutto se riferito allo stesso immobile e alla stessa condizione catastale.
- La non imponibilità deriva dalla mancanza di rendita catastale imponibile dell'immobile F/2; non è sufficiente che l'edificio sia semplicemente inutilizzato o bisognoso di ristrutturazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 lug 2016Sentenza del 27/07/2016 n. 15548 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 27 lug 2016Sentenza del 27/07/2016 n. 15550 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 27 lug 2016Sentenza del 27/07/2016 n. 15551 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 27 lug 2016Sentenza del 27/07/2016 n. 15555 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 27 lug 2016Sentenza del 27/07/2016 n. 15556 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 27 lug 2016Sentenza del 27/07/2016 n. 15557 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →