Cassazione Penale, Ordinanza n. 16838/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato che ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte di appello di Napoli pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., deducendo un vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p. Il ricorso mirava, in sostanza, a contestare l'assetto decisorio formatosi a seguito del concordato sui motivi di appello. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché, una volta raggiunto l'accordo delle parti sui punti concordati, nel successivo giudizio di legittimità non possono essere fatte valere doglianze diverse, anche se riferite a questioni rilevabili d'ufficio, salvo il caso di pena illegale e salvo censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità tra richiesta e pronuncia del giudice; nessuna di tali ipotesi risultava ravvisabile nel caso concreto.
Norme richiamate
La sentenza pronunciata a seguito di concordato sulle richieste delle parti limita la deducibilità in cassazione delle censure, salvo eccezioni specifiche.
Il motivo fondato sul vizio di motivazione in relazione all'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità non è proponibile, nel caso esaminato, contro una decisione resa ex art. 599-bis c.p.p. se non nei limiti consentiti.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata come base per subordinare la sanzione pecuniaria alla verifica della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., l'accordo delle parti sui punti concordati comporta la rinuncia a dedurre censure diverse nel giudizio di legittimità, comprese quelle su questioni rilevabili d'ufficio.
- Le eccezioni alla preclusione del ricorso contro la sentenza concordata sono limitate: sono deducibili solo la pena illegale e i vizi relativi alla formazione del consenso della parte, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra il contenuto concordato e la pronuncia del giudice.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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