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Sentenza

Sentenza n. 13745/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’annullamento - del Provvedimento dirigenziale n. 8049 del 14 dicembre 2022 della Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali -Dipartimento Sanità e Salute, pubblicato il 15 dicembre 2022, avente ad oggetto “Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione dei relativi importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa della Regione Autonoma Valle d’Aosta per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”); - per quanto occorrer possa, della nota della Regione Autonoma Valle D’Aosta - Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali prot. 2023/0000632/72.00.00./AOO del 19 gennaio 2023 con la quale è stata riscontrata l’istanza di accesso agli atti, trasmessa alla Ricorrente via pec in pari data; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: -l’intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; -l’accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” (di seguito, anche l’ “Accordo 181/CSR”); -la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022 trasmessa alla Ricorrente dalla Regione Sardegna con la nota di riscontro all’accesso agli atti; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, inclusa la deliberazione del Commissario dell’Azienda USL della Valle d’Aosta n. 313 del 26 agosto 2019 richiamata nella Delibera di Ripiano.

Giustizia amministrativa202304164

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento regionale di individuazione dell’importo dovuto dall’azienda fornitrice per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti ministeriali e presupposti del sistema di payback

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato, con ricorso e motivi aggiunti, il provvedimento della Regione Autonoma Valle d’Aosta che aveva definito l’elenco delle aziende fornitrici e gli importi posti a loro carico per il ripiano del superamento del tetto di spesa regionale relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Sono stati inoltre impugnati il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa, il decreto ministeriale recante le linee guida, gli accordi e le intese della Conferenza Stato-Regioni, la circolare ministeriale, gli atti istruttori e gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti. Il testo della sentenza non riporta nel dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse in conseguenza della disciplina introdotta dall’art. 7 del d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025.

La decisione

Il TAR ha preso atto che, durante la pendenza del giudizio, l’art. 7 del d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, ha previsto per gli anni 2015-2018 l’estinzione degli obblighi delle aziende fornitrici mediante il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, di una quota pari al 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La società ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ma non risultavano depositati né documenti attestanti il versamento né i provvedimenti regionali di ricognizione dei pagamenti. Per tale ragione il Tribunale ha riqualificato la dichiarazione come manifestazione obiettiva di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito e ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti. Le spese sono state compensate fra tutte le parti, in ragione dell’andamento del contenzioso e della novità e complessità della questione.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    «Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...] L’integrale versamento [...] estingue l’obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale [...]»

    La disposizione consente l’estinzione degli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il pagamento della quota ridotta prevista e collega al pagamento la preclusione di ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi dovuti.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    È richiamato quale fondamento degli obblighi posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il ripiano del superamento del tetto di spesa.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    È richiamato quale base dei provvedimenti regionali e provinciali recanti gli importi dovuti dalle aziende fornitrici.

  • art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    È richiamato dall’art. 7 del d.l. 95/2025 tra le disposizioni che prevedono obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato quale disposizione processuale applicabile alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Quando, durante il giudizio di annullamento, una sopravvenienza normativa o fattuale rende obiettivamente non più attuale l’interesse del ricorrente alla decisione di merito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La dichiarazione della parte di cessazione della materia del contendere può essere riqualificata dal giudice come sopravvenuta carenza di interesse quando non siano comprovati i presupposti specifici per una formale cessazione della materia del contendere, ma risulti comunque venuto meno l’interesse concreto e attuale alla decisione.
  • In materia di payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, il pagamento della quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta estingue l’obbligazione dell’azienda fornitrice e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi relativi ai medesimi anni.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando l’improcedibilità deriva dall’evoluzione normativa e processuale di una controversia caratterizzata da novità e complessità.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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