Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49289/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli imputati hanno impugnato la sentenza di appello che aveva confermato le loro condanne per lesioni personali (artt. 582, 583, comma 1, n. 1 e 585 c.p.), deducendo: assenza di nesso causale tra aggressione e lesioni per la mancata riscontrabilità di ecchimosi nei referti del pronto soccorso; inattendibilità del teste B.L. (più versioni rese); mancata considerazione, in appello, delle censure sulla riconducibilità delle lesioni al salto da un muretto; mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 62 n. 2 c.p.; contestazione della riduzione della provvisionale e presunta incoerenza tra motivazione e dispositivo; criticità formali nella sentenza (riferimento a un GUP di Rimini). Inoltre chiedevano la riforma di alcune statuizioni civili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che le censure in gran parte mirassero a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che la sentenza d'appello fosse coerente con la motivazione del primo grado. Ha confermato il nesso causale sulla base della consulenza medico-legale che collegava l'aggressione alle lesioni e ha ritenuto non decisive le osservazioni sui referti del pronto soccorso e sulle ecchimosi, anche alla luce delle fotografie e della perizia. Ha dichiarato inammissibile il motivo relativo all'art. 62 n. 2 c.p. perché non dedotto tempestivamente in appello; ha escluso interesse a impugnare la riduzione della provvisionale; ha ritenuto irrilevante l'errore materiale indicativo del giudice errato; ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ha respinto la richiesta tardiva della parte civile per la rifusione delle spese. Ha inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi della persona offesa per motivi di salute.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. pen.

    Norma relativa alle lesioni personali: la condotta degli imputati è stata ritenuta integrativa del reato di lesioni in concorso, così come valutato dai giudici di merito

  • art. 583, comma primo, n. 1 cod. pen.

    Aggravante collegata alla durata della malattia: la lesione ha determinato malattia di durata superiore a 40 giorni, idonea a integrare la fattispecie aggravata

  • art. 585 cod. pen.

    Conseguenze sulla punibilità per lesioni: la fattispecie applicata è stata ritenuta correttamente accertata in rapporto agli elementi probatori

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti della motivazione in cassazione: il ricorso deve essere motivato nei limiti prescritti e la valutazione di merito non può essere sostituita dalla Corte di legittimità

  • art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020

    Forma di trattazione del ricorso (rito cartolare emergenziale): è stato richiamato per le modalità di trattazione senza intervento delle parti e per i termini dilatori relativi alla produzione documentale

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Prescrizione dei motivi di impugnazione per l'appello: alcune censure (es. attenuanti) non erano state dedotte in appello e pertanto risultano inammissibili in cassazione

  • art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

    Potere del giudice d'appello di riconoscere d'ufficio circostanze attenuanti: però l'imputato non può dolersi in cassazione della mancata concessione se non richiesto in sede di merito

  • art. 62, n. 2 cod. pen.

    Circostanza attenuante contestata: non è stata riconosciuta perché non prospettata nei termini necessari in appello

  • art. 52 d.lgs.

    Norma richiamata per l'oscuramento dei dati della persona offesa in caso di diffusione della sentenza, applicata per tutelare la salute e la riservatezza della vittima

Massime di principio

  • In cassazione non è consentita una rivalutazione pura e semplice del merito: le critiche ai fatti devono evidenziare vizi di diritto o di motivazione rilevabili in sede di legittimità
  • Una perizia medico-legale che stabilisce il nesso causale tra aggressione ed evento lesivo è elemento altamente probante e può superare l'assenza di riscontri immediati nei referti sanitari
  • La mancanza di ecchimosi nei referti non esclude automaticamente la responsabilità dell'aggressore se vi sono altri elementi probatori (foto, perizia, testimonianze) che spiegano l'assenza di riscontri immediati
  • Le circostanze attenuanti non dedotte in appello non possono essere reclamate con successo in cassazione; il difensore deve porre specificamente tali richieste nel grado di merito
  • La riduzione della provvisionale assegnata alla parte civile non costituisce per gli imputati un interesse impugnatorio utile quando tale riduzione è favorevole e pertanto non produce vantaggio pratico a loro carico
  • Errori materiali di indicazione del giudice o altre imprecisioni formali nella sentenza non inficiano la decisione quando la motivazione e il dispositivo, letti congiuntamente, consentono di ricostruire chiaramente le statuizioni
  • Le richieste di liquidazione o di condanna alle spese effettuate tardivamente (oltre i termini fissati per l'udienza cartolare) sono inammissibili

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.