Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 120/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento, in parte qua, del provvedimento del Comune di Milano, Area Sportello Unico per l'Edilizia, PG 0151173/2021 dell'11 marzo 2021 (doc. 1), a firma del Dirigente dell'Unità Territoriale A, Municipio 1, recante diniego a istanza di permesso di costruire a sanatoria e contestuale ordine di rispristino dello stato legittimo dei luoghi, assunto nei confronti della Società Edilma S.r.l.. relativamente al fabbricato sito in Milano, via Cesare da Sesto 9, provvedimento conosciuto il 25 ottobre 2022, all'esito di accesso agli atti in Comune, nonché per l'annullamento di atti connessi e presupposti, allo stato non noti, inclusa la nota del Responsabile del Procedimento del 29 gennaio 2022.

Giustizia amministrativa202300826

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire in sanatoria e contestuale ordine di ripristino dello stato legittimo dei luoghi, relativamente a un fabbricato sito in Milano

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, in parte qua, il provvedimento comunale dell'11 marzo 2021, conosciuto il 25 ottobre 2022 a seguito di accesso agli atti, con il quale il Comune di Milano ha negato alla società controinteressata il permesso di costruire a sanatoria e ha ordinato il ripristino dello stato legittimo dei luoghi. Sono stati impugnati anche gli atti connessi e presupposti, inclusa una nota del responsabile del procedimento. Dall'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né sono indicate ulteriori censure sostanziali.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto incombenti istruttori affinché la ricorrente dichiari motivatamente se permanga l'interesse alla decisione e, in caso positivo, aggiorni la situazione di fatto e di diritto, indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di ulteriore istruttoria. Ha inoltre ordinato al Comune di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, depositando gli atti impugnati e la relativa documentazione, ove non già prodotti. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, nelle forme del processo amministrativo telematico. Il TAR ha avvertito che l'inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione inequivoca di disinteresse, con conseguente possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese non sono state disciplinate.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per l'attività istruttoria del giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per consentire al giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, inclusa l'inerzia nella dichiarazione sull'interesse alla decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'adozione dell'ordinanza.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando il comportamento processuale della parte evidenzi in modo inequivoco il venir meno dell'interesse alla decisione.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'ordinanza.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo ordina alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e questa rimane ingiustificatamente inerte entro il termine assegnato, l'inerzia può essere valutata, unitamente alle circostanze processuali, come manifestazione implicita ma inequivoca del sopravvenuto disinteresse, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a.
  • Prima di calendarizzare o definire nel merito una controversia, il giudice amministrativo può disporre che la parte ricorrente aggiorni la situazione relativa alla vicenda e dichiari l'attuale interesse alla decisione, nonché richiedere all'amministrazione chiarimenti documentati e il deposito degli atti impugnati e della relativa documentazione.
  • L'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non consegue automaticamente a una richiesta istruttoria del giudice, ma può essere dichiarata quando il comportamento processuale della parte, in particolare la mancata risposta alla richiesta di confermare l'interesse, renda inequivocabile l'attuale disinteresse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.