Sentenza del 30/12/2015 n. 26082 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise sostenendo che le nuove tariffe d'estimo e rendite catastali determinate dal D.M. n. 159/2002, conseguenti al ricorso tardivo del Comune alle Commissioni Censuarie, non potessero applicarsi retroattivamente ai fini ICI. Secondo il Comune, il rinvio contenuto nella L. n. 449/1997, art. 49, comma 13, al D.L. n. 16/1993, art. 2, avrebbe avuto natura soltanto procedurale, consentendo il ricorso tardivo, ma non avrebbe esteso la regola della retroattività delle rendite più favorevoli. Il Comune invocava inoltre il principio di irretroattività previsto dall'art. 11 delle preleggi.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso del Comune e confermato il diritto della contribuente al rimborso dell'ICI versata in eccedenza per gli anni dal 1993 al 2002. La Corte ha ritenuto che il rinvio della L. n. 449/1997, art. 49, comma 13, al D.L. n. 16/1993, art. 2, fosse idoneo a rendere applicabile anche ai ricorsi tardivi la disciplina della retroattività delle nuove rendite più favorevoli. La L. n. 342/2000, art. 74, comma 6, quale norma di interpretazione autentica, aveva inoltre chiarito che tale disciplina riguardava anche l'ICI. Il D.M. n. 159/2002 aveva una funzione meramente ricognitiva dei nuovi estimi, applicabili fin dall'origine. Non è stata disposta alcuna liquidazione delle spese, poiché la contribuente non si era costituita in cassazione.
Norme richiamate
D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, commi 1 e seguenti, convertito dalla L. 24 marzo 1993, n. 75
Prevedeva l'applicazione retroattiva, dal 1° gennaio 1992, delle nuove rendite catastali più favorevoli e il conseguente rimborso delle imposte versate in eccedenza; la disciplina è stata ritenuta applicabile anche all'ICI.
L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 49, comma 13
Consentiva ai Comuni che non avevano proposto tempestivamente ricorso di impugnare successivamente tariffe d'estimo e rendite catastali, stabilendo che anche a tali ricorsi tardivi si applicassero le disposizioni del D.L. n. 16/1993, compresa la retroattività favorevole.
L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 6
Norma di interpretazione autentica che ha chiarito che l'ICI rientra tra le imposte dirette alle quali si applica la disciplina del D.L. n. 16/1993 sulle nuove rendite catastali e sui rimborsi retroattivi.
L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 9, comma 11
Ha previsto l'attuazione mediante decreto ministeriale delle decisioni delle Commissioni Censuarie relative alla revisione delle tariffe e delle rendite.
D.M. 6 giugno 2002, n. 159
Ha recepito e reso operative le nuove tariffe e rendite catastali, svolgendo una funzione meramente ricognitiva; pertanto, le rendite dovevano essere applicate retroattivamente fin dall'origine, e non soltanto dal 1° gennaio 2003.
Art. 11 delle preleggi
Il principio generale di irretroattività non è stato ritenuto violato, poiché la retroattività derivava dalla specifica disciplina normativa richiamata dalla L. n. 449/1997 e interpretata autenticamente dalla L. n. 342/2000.
Massime di principio
- Quando una norma successiva qualifica o chiarisce una disciplina precedente come norma di interpretazione autentica, essa può applicarsi anche ai rapporti tributari anteriori, purché il testo normativo consenta effettivamente tale interpretazione.
- Se la legge stabilisce che una disciplina già prevista per i ricorsi tempestivi si applica anche ai ricorsi tardivi, il rinvio può comprendere non solo gli aspetti procedurali, ma anche gli effetti sostanziali, come il rimborso delle imposte versate in eccedenza.
- Le nuove rendite catastali più favorevoli, quando derivano dalla revisione delle tariffe disposta secondo la disciplina speciale, possono produrre effetti retroattivi ai fini ICI se la normativa di riferimento prevede espressamente tale conseguenza.
- Un decreto ministeriale che si limita a recepire o rendere conoscibili decisioni già adottate dagli organi competenti può avere natura ricognitiva e non costitutiva; in tal caso, la decorrenza degli effetti può risalire al momento previsto dalla legge, anziché alla data del decreto.
- In situazioni analoghe, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta calcolata su una rendita successivamente ridotta, verificando però i termini di decadenza, la definitività della nuova rendita e la specifica disciplina temporale applicabile.
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