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Sentenza

Sentenza n. 4264/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 3970/2025 emessa in data 22 ottobre 2025 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202601338

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.564,77, oltre interessi legali, per ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 3970/2025 del Tribunale di Milano, pronunciata il 22 ottobre 2025, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a pagargli € 1.564,77, oltre interessi legali, quale indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute durante rapporti di docenza a tempo determinato negli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020 e 2021/2022. Ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione rispetto al giudicato. Il Ministero si è costituito senza contestare la mancata esecuzione, il passaggio in giudicato della sentenza né la sua notificazione il 23 ottobre 2025.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza: ha accertato che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza, ormai passata in giudicato, e che risultavano soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente il giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, il commissario ad acta nominato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza potrà essere investito dal creditore con apposita istanza e dovrà completare l’incarico nei successivi sessanta giorni, determinando l’importo complessivamente ancora dovuto e adottando gli atti necessari al pagamento. Nessun compenso è dovuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato a rimborsare le spese di giudizio, liquidate in € 800 oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

    Il ricorso di ottemperanza è ammissibile nel caso concreto, essendo la sentenza passata in giudicato, notificata all’Amministrazione e rimasta ineseguita.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997

    Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

    Nel caso deciso, la notificazione della sentenza al Ministero il 23 ottobre 2025 e la persistente mancata esecuzione consentono di ritenere soddisfatte le condizioni richiamate per procedere in ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata all’Amministrazione, non sia stata eseguita e risultino soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di intervenire su istanza del creditore in caso di persistente inadempimento.
  • Non è dovuto un compenso al commissario ad acta quando l’attività affidatagli rientra nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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