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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13019/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla misura di custodia cautelare subita dal 5/12/2006 al 6/02/2009 per reati connessi all'immigrazione clandestina (artt. 416 c.p., 12 co. 3 d.lgs. 25/7/1998 n. 286, 630 c.p.), da cui il ricorrente è stato poi assolto con sentenza irrevocabile del 29/04/2018. Il ricorrente contestava l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva respinto la domanda di riparazione ritenendo sussistenti profili di colpa grave desumibili da intercettazioni e contatti telefonici, mentre il ricorrente deduceva che la Corte territoriale aveva utilizzato elementi (in particolare l'attribuzione di una specifica utenza/sim e il contenuto di conversazioni non oggetto di perizia o dichiarate inutilizzabili nel processo di cognizione) che il giudice della cognizione aveva ritenuto non provati o inutilizzabili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso annullando l'ordinanza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il giudice del rinvio non si è attenuto ai principi consolidati: il giudice della riparazione non può basare la decisione su intercettazioni o su fatti che nel giudizio di cognizione sono risultati non utilizzabili o comunque negati dalla sentenza di merito. Occorre che la nuova valutazione separi autonomamente il giudizio sulla colpa/dolo (valutazione ex ante e autonoma) dal giudizio di merito penale, ma restando vincolata ai dati di fatto accertati o non negati nel processo penale. Pertanto l'ordinanza è annullata con rinvio perché aveva fondato il rigetto sulla presunta attribuzione di una utenza al ricorrente e su conversazioni la cui riferibilità e utilizzabilità erano state negate dal giudice della cognizione.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Norma che disciplina il delitto di associazione per delinquere; citata in riferimento ai reati per i quali era stata disposta la custodia cautelare.

  • art. 12, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Disposizione del testo unico sull'immigrazione richiamata come titolo di reato (introduzione/permanenza illegale di stranieri).

  • art. 630 cod. pen.

    Norma sul sequestro di persona citata fra i reati contestati al ricorrente.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.

    Norme indicate come parti delle censure di cassazione (vizi motivazionali e violazione di legge nei provvedimenti impugnati).

  • art. 314, comma 1, c.p.p.

    Regime delle intercettazioni: disciplina utilizzabilità, trascrizione e perizia. Interpretato nel senso che il giudice della riparazione non può avvalersi di esiti di intercettazioni che nel giudizio di cognizione sono risultate inutilizzabili.

  • Sez. 4, n. 486 del 03/12/2021 (Flauto), Rv. 282417

    In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini della valutazione del dolo o della colpa grave, il giudice non può utilizzare gli esiti di intercettazioni che nel giudizio di cognizione siano risultati, anche solo 'fisiologicamente', inutilizzabili.

    Giurisprudenza che stabilisce il divieto per il giudice della riparazione di utilizzare intercettazioni ritenute inutilizzabili nel processo di merito.

  • Sez. U, n. 1153 del 30/10/2008 (Racco), Rv. 241667

    Principio di diritto richiamato sulla utilizzabilità delle prove/intercettazioni nel giudizio di riparazione rispetto al giudizio di merito.

  • Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 (Sarnataro), Rv. 268952

    Principio che il giudice della riparazione deve valutare autonomamente e in termini ex ante se siano sussistenti dolo o colpa grave che abbiano concorso alla privazione della libertà, senza perseguire l'accertamento di reato.

  • Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro), Rv. 203636

    Principio secondo cui il giudice della riparazione è vincolato ai dati di fatto accertati o non negati nel giudizio di cognizione; non può desumere colpa/dolo da fatti che la sentenza di assoluzione ha ritenuto non sussistenti.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione deve compiere una valutazione autonoma (ex ante) sulla sussistenza di dolo o colpa grave che abbiano concorso alla privazione della libertà, ma è vincolato ai fatti accertati o non negati nel processo penale: non può basare il rigetto della domanda su elementi che il giudice della cognizione ha ritenuto non provati o le prove dichiarate inutilizzabili.
  • Le intercettazioni utilizzabili nel processo di riparazione sono solo quelle che sono risultate ammissibili e utilizzabili nel giudizio di cognizione; se le intercettazioni o la loro attribuzione (es. collegamento SIM/utente) sono state dichiarate inutilizzabili o non accertate, non possono essere riutilizzate per escludere il diritto alla riparazione.
  • La semplice disponibilità materiale di una SIM al momento del fermo non è, di per sé, prova sufficiente della riferibilità delle conversazioni al soggetto se tale collegamento non è stato accertato nel processo penale.
  • Se il giudice della riparazione intende valutare captazioni telefoniche occorre che esse siano state oggetto di perizia, trascrizione e attribuzione certa: conversazioni non trascritte o non periziate non possono reggere conclusioni su colpa grave.
  • In caso di violazione di questi princìpi, la Corte di Cassazione è incline ad annullare e rinviare per un nuovo esame che escluda dall'istruttoria gli elementi dichiarati inutilizzabili o negati dal giudicato penale.

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