Sentenza n. 345/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del decreto prefettizio avente Prot. Nr. -OMISSIS-/Area I^ Bis e Fasc. nr. -OMISSIS-, datato -OMISSIS-emesso dalla Prefettura - U.T.G. - Area IA Bis - Ordine e Sicurezza Pubblica - di Reggio Calabria, con cui si fa divieto al sig.-OMISSIS- di detenere armi e munizioni, nonché di tutti gli atti prodromici e conseguenziali comunque connessi con quello impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, titolare dal 2009 di licenza di porto di fucile per uso sportivo, ha impugnato il decreto prefettizio adottato dopo reciproche denunce per percosse presentate dai coniugi. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione delle garanzie partecipative e degli artt. 7, 8, 10 e 10-bis l. 241/1990, sostenendo che non gli era stato comunicato l'avvio del procedimento e che non sussistevano ragioni d'urgenza, anche considerato il tempo trascorso dai fatti. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 11, 39 e 40 del R.D. 773/1931, l'omesso accertamento della pericolosità e del rischio di abuso, nonché l'erronea valutazione della propria affidabilità, valorizzando la remissione delle querele, la propria asserita condotta irreprensibile e la cessazione della convivenza. Infine ha denunciato, ai sensi dell'art. 21-octies l. 241/1990, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione e perplessità, sostenendo che l'episodio era isolato e non dimostrava comportamenti aggressivi. Ha chiesto anche l'ammissione della testimonianza scritta di una persona presente ai fatti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inutilizzabile, perché tardiva rispetto al termine dell'art. 73, comma 1, c.p.a., la memoria depositata dalle amministrazioni resistenti. Ha respinto la richiesta di prova testimoniale scritta, ritenendo sufficiente la documentazione in atti, in particolare le reciproche denunce e il verbale di remissione della querela. Nel merito ha rigettato il primo motivo: i provvedimenti in materia di armi hanno natura cautelare e preventiva e sono intrinsecamente urgenti, poiché mirano a proteggere l'incolumità delle persone, l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini; pertanto può essere omessa la comunicazione di avvio del procedimento e la partecipazione procedimentale. Il decorso del tempo dai fatti non ha escluso l'urgenza, ma ha evidenziato la persistente conflittualità familiare. La separazione consensuale e la cessazione della coabitazione non hanno eliminato il rischio, poiché i coniugi abitavano in appartamenti vicini e continuavano ad avere occasioni di incontro per la gestione dei figli. Ha respinto congiuntamente il secondo e il terzo motivo, affermando che il porto d'armi non è un diritto assoluto, ma una deroga al generale divieto di detenzione, e che l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità nel valutare, anche in prospettiva, l'affidabilità del titolare. Non è necessario né un giudizio di pericolosità sociale né un precedente abuso delle armi o una condanna penale: possono assumere rilievo anche fatti privi di rilievo penale, quali una significativa conflittualità familiare. Le reciproche denunce per percosse e lo stesso episodio aggressivo o collerico erano sufficienti a giustificare, in via preventiva, il giudizio di non affidabilità e il divieto di detenzione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento di 1.000 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio può essere omessa quando ricorrono esigenze di urgenza; per i provvedimenti di divieto di detenzione di armi l'urgenza è connaturata alla funzione preventiva di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
art. 10-bis l. 241/1990
Le garanzie partecipative, incluso il preavviso di rigetto, possono essere pretermesse nell'ambito dei provvedimenti cautelari e urgenti in materia di armi.
art. 21-octies l. 241/1990
Le censure di travisamento, difetto di istruttoria e motivazione non sono fondate quando il provvedimento si basa su elementi concreti e sufficienti, quali reciproche denunce indicative di conflittualità familiare.
art. 39 R.D. 773/1931
Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto.
Il Prefetto può vietare la detenzione di armi nei confronti di chi non dia affidamento di non abusarne; il ritiro cautelare urgente è temporaneo e funzionale a consentire la successiva valutazione prefettizia.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il deposito tardivo della memoria difensiva ne comporta l'inutilizzabilità e impedisce al Collegio di tenerne conto.
art. 63, comma 3, c.p.a.
La richiesta di prova testimoniale è stata respinta perché la documentazione già acquisita era sufficiente e la testimonianza risultava irrilevante ai fini della decisione.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi ha natura cautelare e preventiva e, in ragione della finalità di tutela dell'incolumità delle persone, dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, presenta esigenze di urgenza tali da consentire l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento e delle altre forme di partecipazione procedimentale.
- La valutazione di non affidabilità ai fini del divieto di detenzione o della revoca del porto d'armi non richiede né un giudizio di pericolosità sociale, né un comprovato precedente abuso delle armi, né una condanna penale: possono essere valorizzati anche episodi privi di rilievo penale, purché idonei a evidenziare, in chiave prognostica, un rischio di abuso.
- La conflittualità familiare, di convivenza o di vicinato può costituire autonomo indice di inaffidabilità quando la tensione interpersonale, unita alla contiguità dei rapporti, renda concreto il rischio di escalation e giustifichi una tutela preventiva mediante indisponibilità delle armi.
- La remissione delle querele, la separazione personale e la cessazione della coabitazione non escludono necessariamente il rischio per la sicurezza pubblica quando permangano rapporti di prossimità o frequenti occasioni di incontro tra i soggetti coinvolti.
- Il ritiro cautelare delle armi previsto dall'art. 39 R.D. 773/1931 ha natura temporanea e urgente e non neutralizza integralmente il rischio di successiva acquisizione o detenzione di ulteriori armi; tale rischio può giustificare il successivo divieto prefettizio di detenzione.
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