Cassazione Penale, Sentenza n. 8062/2023 del 23/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne pronunciate in appello. Rocco Di Lorenzo deduceva vizio di motivazione e travisamento della prova relativamente alla affermazione della responsabilità per associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e per vari episodi di estorsione e tentata estorsione (capo 11 e altri capi), contestando la valutazione delle intercettazioni, delle riprese video e l'attendibilità di testi (in particolare Bonavoglia) nonché l'esistenza di una sede e di una sistematicità dell'attività criminosa. Gazmend Prenga lamentava l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento da Marco ed Ezio Bonfanti ai sensi dell'art. 210 c.p.p., perché i Bonfanti sarebbero stati indagati/condannati per fatti collegati (Cardme s.r.l.) e dunque incompatibili a deporre, oltre a contestare la valutazione di merito sulle connessioni spazio-temporali e probatorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché articolati con censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede. Ha ritenuto che le sentenze di merito (Tribunale e Corte d'Appello) hanno fornito motivazione effettiva, non manifestamente illogica e priva di contraddizioni tali da giustificare la cassazione; inoltre si è applicato il principio della "doppia conforme" (lettura congiunta delle motivazioni di primo e secondo grado). In particolare la Cassazione ha confermato l'affermazione della sussistenza del reato di associazione per delinquere in capo a Di Lorenzo (con ruolo di promotore/capo) sulla base di intercettazioni, conversazioni e altri elementi indiziari, ha confermato le condanne per estorsione (con alcune riqualificazioni in tentata estorsione) e l'esclusione, per entrambi, dell'aggravante dell'uso dell'arma sul capo 11. Quanto alla doglianza di Prenga sull'art. 210 c.p.p., la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito che hanno escluso un collegamento probatorio o una connessione significativa tra i fatti per i quali i Bonfanti erano indagati e quelli oggetto del processo, per cui le loro dichiarazioni sono risultate utilizzabili. Nel complesso, sono confermate le condanne di Di Lorenzo (pena complessiva di anni 11 e multa euro 6.900, spese) e di Prenga (pena complessiva di anni 7 e multa euro 2.800, spese) così come formulate in appello.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
La norma è stata applicata per configurare l'associazione per delinquere: la Corte ha richiamato i caratteri richiesti (vincolo stabile, indeterminatezza del programma criminoso, struttura organizzativa anche minima) e ha ritenuto sussistente il reato con Di Lorenzo come promotore/capo.
artt. 56-629 cod. pen.
Riferimento ai reati di tentata estorsione (art. 56 sul tentativo e art. 629 sull'estorsione): alcuni capi sono stati riqualificati in tentata estorsione; la valutazione è rimasta a carico dei giudici di merito e confermata dalla Cassazione.
art. 210 cod. proc. pen.
Regola l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di chi è indagato per gli stessi fatti; la Corte ha ricordato che il giudice di merito può effettuare una verifica sostanziale della veste processuale del dichiarante e che la testimonianza è utilizzabile se non risulta un collegamento o una connessione probatoria rilevante con i fatti oggetto del processo.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limita l'oggetto del sindacato della Cassazione in relazione alla motivazione: sono sindacabili solo vizi consistenti nella carenza della motivazione, nella manifesta illogicità, nella contraddittorietà o nell'incompatibilità con atti del processo; non è consentito un nuovo apprezzamento di merito o una riedizione delle valutazioni sulla attendibilità dei testimoni salvo i casi indicati.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato come norma non idonea a superare i limiti di sindacabilità della motivazione imposti dall'art. 606: non è ammesso aggirare i limiti alla revisione in Cassazione attraverso censure generiche sull'istruttoria.
art. 12 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto della valutazione della connessione tra procedimenti: i giudici di merito hanno valutato l'assenza di elementi di collegamento rilevanti tra i fatti per i quali i Bonfanti erano indagati e gli episodi oggetto del processo.
art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al concetto di collegamento probatorio: la Corte ha ritenuto che mancasse il rapporto di interdipendenza tra le prove dei due procedimenti, giustificando l'utilizzabilità delle dichiarazioni dei Bonfanti.
Decisione Sez. U. n. 15208/2010 (Mills)
Giurisprudenza citata per il principio che il giudice deve poter verificare la veste processuale del dichiarante sostanzialmente e che tale accertamento, se congruamente motivato, è sottratto al sindacato di legittimità.
Massime di principio
- In Cassazione le censure sulla motivazione sono ammissibili solo se riguardano la mancanza, la manifesta illogicità, la contraddittorietà o l'incompatibilità con atti del processo; non è consentito un nuovo apprezzamento di merito o la riconsiderazione generale dell'attendibilità delle prove.
- Quando vi è una 'doppia conforme' (motivazioni di primo e secondo grado convergenti), entrambi i provvedimenti vanno letti congiuntamente e costituiscono un unico corpo decisionale ai fini del controllo di legittimità.
- Per l'art. 210 c.p.p. il giudice di merito può valutare sostanzialmente se il dichiarante abbia la veste di indagato e se esistano collegamenti probatori significativi; l'eccezione di inutilizzabilità è più efficace se sollevata tempestivamente e sostenuta da elementi processuali concreti.
- Il delitto di associazione per delinquere richiede la prova di elementi tipici (vincolo stabile, indeterminatezza del programma criminoso, struttura organizzativa anche minima); per contrastare una condanna per associazione è necessario dimostrare l'assenza di questi elementi, non una mera lettura alternativa delle stesse risultanze.
- La contestazione per travisamento della prova in Cassazione richiede di dimostrare che la motivazione è contraddittoria rispetto agli atti o che si è fatto uso di prove inesistenti; semplici argomentazioni alternative non sono sufficienti.
- Chi impugna deve documentare specificamente gli errori logico-giuridici individuati nella motivazione (con riferimento puntuale agli atti) perché censure generiche o riproposizioni di una diversa versione dei fatti sono inammissibili.
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