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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19427/2021 del 08/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha chiesto l'enunciazione di principi di diritto ex art. 363 c.p.c. per dirimere un contrasto giurisprudenziale: il Tribunale di Roma rigettava i ricorsi monitori presentati dagli avvocati per la liquidazione dei compensi, ritenendo che l'abrogazione delle tariffe professionali (D.L. 1/2012, conv. L. 27/2012) avesse reso inapplicabile l'art. 636 c.p.c. e impedisse l'uso del procedimento monitorio "puro" basato sulla parcella unilaterale corredata dal parere del Consiglio dell'Ordine; il Procuratore generale sosteneva invece che l'art. 636 c.p.c. resta vigente e che la parcella sottoscritta, unitamente al parere di congruità del Consiglio, legittima la richiesta di decreto ingiuntivo, con riferimento ai nuovi parametri ministeriali ove non vi sia accordo scritto sul compenso.

La decisione

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha accolto la richiesta del Procuratore generale ed enunciato i principi richiesti: l'abrogazione del sistema tariffario non ha comportato l'abrogazione dell'art. 636 c.p.c.; l'avvocato può agire con il procedimento per ingiunzione ex artt. 633 e 636 c.p.c. presentando la parcella sottoscritta dal ricorrente corredata dal parere del Consiglio dell'Ordine, il quale dovrà essere espresso sulla base dei parametri ministeriali (D.M. n. 140/2012, D.M. n. 55/2014 e s.m.i.) quando non esista una pattuizione scritta tra le parti; il parere è vincolante in sede di emanazione del decreto ingiuntivo ma il giudice può discostarsene in sede di opposizione con adeguata motivazione; le tariffe fisse, quando esistenti, esonerano dal parere, ma il sistema attuale utilizza i parametri come criterio sussidiario e suppletivo per la liquidazione giudiziale del compenso.

Norme richiamate

  • art. 363 cod. proc. civ.

    Disciplina il procedimento per l'enunciazione di principi di diritto nell'interesse della legge; strumento utilizzato dal Procuratore generale per chiedere la pronuncia di nomofilachia.

  • art. 633 cod. proc. civ.

    «su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro... il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento .... 2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati..."

    Ammette il decreto ingiuntivo per onorari professionali quando il credito è "liquido"; insieme all'art. 636 determina i presupposti probatori per il procedimento monitorio.

  • art. 636 cod. proc. civ.

    "Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 ... la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie."

    Stabilisce che la parcella sottoscritta e il parere dell'associazione professionale costituiscono la prova idonea per ottenere il decreto ingiuntivo; il parere è vincolante per l'emanazione del decreto salvo correzioni di errori materiali.

  • D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. L. 27 marzo 2012, n. 27 (art. 9)

    "Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1."

    Ha abrogato il sistema tariffario, ma la Corte interpreta tale abrogazione come sostitutiva del criterio (tariffe) con i "parametri" e non come abrogazione delle norme che richiamano procedure (es. art. 636 c.p.c.).

  • L. 31 dicembre 2012, n. 247 (art. 13 e art. 13-bis)

    Riforma l'ordinamento forense: pone la regola della pattuizione scritta del compenso, prevede l'applicazione dei parametri ministeriali quando non vi è accordo scritto e disciplina l'istituto dell'equo compenso (art. 13-bis), ribadendo il ruolo del Consiglio dell'Ordine nel rilasciare pareri di congruità.

  • D.M. 20 luglio 2012, n. 140

    Regolamento che ha fissato i parametri cui il giudice deve fare riferimento nella liquidazione giudiziale del compenso in difetto di pattuizione; fornisce criteri sostitutivi delle tariffe abrogate.

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e D.M. 8 marzo 2018, n. 37

    Decreti che hanno disciplinato ed aggiornato i parametri per la liquidazione dei compensi della professione forense, applicabili nella liquidazione giudiziale.

  • art. 2233 cod. civ.

    Prevede che il compenso dell'opera intellettuale, in mancanza di pattuizione e se non determinabile secondo tariffe o usi, sia determinato dal giudice sentito il parere dell'associazione professionale; norma di riferimento chiave per la funzione sussidiaria dei parametri.

Massime di principio

  • L'avvocato può chiedere il decreto ingiuntivo per il pagamento dei propri onorari anche in assenza di un accordo scritto sul compenso, fondando il ricorso sulla parcella sottoscritta e sul parere di congruità del Consiglio dell'Ordine; i parametri ministeriali sostituiscono le vecchie tariffe come criterio sussidiario di liquidazione.
  • Il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine è vincolante per l'emanazione del decreto ingiuntivo (salvo correzioni materiali), ma il giudice dell'opposizione può discostarsene purché fornisca adeguata motivazione e il professionista produca elementi probatori delle prestazioni svolte.
  • Se esiste una pattuizione scritta sul compenso, essa prevale sui parametri; tuttavia il giudice può intervenire (art. 13-bis) per censurare patti manifestamente "non equi" e determinare il compenso con riferimento ai parametri.
  • L'abrogazione delle tariffe non ha invalidato le norme procedurali (artt. 633 e 636 c.p.c.): l'effetto è stato la sostituzione della fonte di determinazione (tariffe -> parametri), non la soppressione del procedimento monitorio per gli onorari.
  • Per ridurre il rischio di contestazioni è consigliabile che l'avvocato formalizzi per iscritto (o digitale) la pattuizione del compenso o, in mancanza, acquisisca il preventivo scritto e richieda il parere di congruità al Consiglio dell'Ordine prima di proporre il monitorio.

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