Cassazione Civile, Sentenza n. 19615/2021 del 09/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente si era opposta a un'esecuzione immobiliare promossa nel 2009 sostenendo, in sintesi, che: il mutuo originario con BNL era stato garantito da ipoteca; il credito era stato ceduto e cartolarizzato; l'ipoteca non poteva essere rinnovata nei confronti del terzo acquirente per carenza di notifica del trasferimento; e che il credito era comunque prescritto. In appello la Corte aveva ritenuto che la garanzia rientrasse nel contratto e che la prescrizione fosse interrotta dagli atti del 2009. La ricorrente ha quindi impugnato la sentenza di appello con due motivi, uno attinente all'applicabilità della disciplina della rinnovazione ipotecaria e della transizione normativa (art.161 TUB vs. art.20 R.D. 646/1905) e l'altro relativo all'interruzione della prescrizione in relazione alle vicende fallimentari del debitore originario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha cassato la decisione della Corte d'Appello e ha rimesso la causa al Tribunale di Civitavecchia, rilevando preliminarmente e decisivamente la nullità della sentenza di merito per difetto del contraddittorio con il debitore necessario. La Corte ha ricordato il principio secondo cui, nelle esecuzioni promosse contro beni del terzo (art. 602 e ss. c.p.c.), sono parti necessarie sia il terzo sia il debitore; l'assenza del debitore nel giudizio di opposizione all'esecuzione rende la sentenza inutiliter data e deve essere rilevata d'ufficio in cassazione con rinvio per nuovo giudizio. Le spese del giudizio di legittimità sono regolate dal giudice del rinvio.
Norme richiamate
d.lgs. n. 385 del 1993, art. 161, comma 6
Regola transitoria che stabilisce che la disciplina precedente continua ad applicarsi ai contratti già conclusi; discussa rispetto all'applicabilità della norma di rinnovazione ipotecaria precedente (art.20 R.D. 646/1905) nei rapporti anteriori al testo unico bancario
r.d. n. 646 del 1905, art. 20
Norma che prevedeva la possibilità per il creditore fondiario, in mancanza di notifica del trasferimento, di rinnovare l'ipoteca nei confronti dell'originario debitore; la sua natura (processuale o negoziale) è stata oggetto di contrasto nei gradi precedenti e non dirimente per la cassazione che ha rilevato la nullità per difetto di contraddittorio
Richiamato in relazione agli effetti e alla rinnovazione dell'ipoteca (normativa sostanziale in materia di garanzie ipotecarie) nel contraddittorio tra le parti
cod. civ., artt. 2935, 2943, 2945
Norme sulla prescrizione e sulle cause di interruzione; oggetto del secondo motivo di ricorso che deduceva la decorrenza e l'interruzione della prescrizione in rapporto agli atti e alle procedure concorsuali
legge fallimentare, artt. 45, 51, 110
Norme del diritto fallimentare richiamate in relazione all'effetto interruptivo o meno della procedura concorsuale sulla prescrizione del credito e alla disciplina dell'ammissione al passivo
cod. proc. civ., artt. 602 e ss.
Prevedono la disciplina dell'espropriazione mobiliare e immobiliare sui beni del terzo; la Corte ha richiamato questi articoli per affermare che, nelle esecuzioni contro il terzo, sia il terzo sia il debitore sono parti necessarie e l'omissione del debitore determina la nullità della sentenza
Massime di principio
- Nelle esecuzioni promosse contro beni di un terzo (art. 602 e ss. c.p.c.), il debitore originario è parte necessaria: l'opposizione all'esecuzione proposta dal terzo deve evocare anche il debitore; l'omissione rende la sentenza affetta da nullità rilevabile d'ufficio.
- La Corte di Cassazione, se riscontra la mancanza del contraddittorio con il debitore necessario, deve cassare e rinviare la causa al giudice di primo grado per ripristinare il corretto contraddittorio prima di decidere sul merito.
- Le questioni sostanziali relative alla validità della rinnovazione ipotecaria dopo trasferimenti senza notifica e all'applicazione delle norme transitorie tra R.D. 646/1905 e il TUB possono essere valutate solo se il giudizio è costituzionalmente formato (cioè con tutte le parti necessarie); pertanto l'assenza del debitore impedisce la decisione definitiva su tali profili.
- Le interruzioni della prescrizione dipendono da eventi formali (notifiche, precetti, pignoramenti) e da vicende concorsuali; in caso di fallimento e successiva revoca/apertura di altra procedura è necessario accertare cronologicamente quale procedimento abbia effettivamente determinato l'interruzione o la sospensione della prescrizione.
- In giudizi esecutivi e opposizioni riguardanti crediti ceduti o cartolarizzati, chi agisce deve garantire il corretto coinvolgimento delle controparti (terzo, debitore, curatore/creditore procedente) onde evitare nullità processuali che comportano la rimessione degli atti al giudice di primo grado.
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